Art. 16.
  Gli operatori economici italiani:
    a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
indicandone  l'ammontare  sull'originale  fattura  rilasciatagli  dal
fornitore sammarinese;
    b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23  e
25  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita'  ed
i termini in essi stabiliti;
    c)  danno  comunicazione  delle  avvenute registrazioni di cui al
punto b) al proprio ufficio  IVA,  indicando  il  numero  progressivo
annuale di detti registri.