Art. 17. Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle attivita' istituzionali devono: a) presentare mensilmente al proprio ufficio IVA il mod. INTRA 12 approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1993, concernente gli acquisti registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, provvedendo al versamento dell'imposta dovuta direttamente all'ufficio; b) annotare, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le fatture ricevute. Qualora le fatture non vengano ricevute entro il termine previsto dall'art. 41, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazione, le operazioni devono essere regolarizzate ai sensi del medesimo art. 41, quinto comma.