Art. 17.
  Gli enti non commerciali di  cui  all'art.  4,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per gli acquisti
effettuati nell'esercizio delle attivita' istituzionali devono:
    a) presentare mensilmente al proprio ufficio IVA il mod. INTRA 12
approvato  con decreto ministeriale 16 febbraio 1993, concernente gli
acquisti registrati o soggetti a registrazione nel  mese  precedente,
provvedendo    al   versamento   dell'imposta   dovuta   direttamente
all'ufficio;
    b) annotare, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in
apposito registro, istituito ai sensi  dell'art.  47,  comma  3,  del
decreto  legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le fatture ricevute. Qualora  le
fatture  non vengano ricevute entro il termine previsto dall'art. 41,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972,  n.  633, e successive modifiche ed integrazione, le operazioni
devono essere regolarizzate ai sensi del  medesimo  art.  41,  quinto
comma.