Art. 12. 
  1.  Le  carni  fresche  di  volatili  da  cortile   devono   essere
accompagnate da un certificato redatto da  un  veterinario  ufficiale
del Paese terzo esportatore; tale certificato deve: 
    a) essere rilasciato il giorno del carico per la  spedizione  nel
Paese destinatario; 
    b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiale del Paese
di spedizione, del Paese destinatario ed in lingua italiana; 
    c) accompagnare la spedizione nell'esemplare originale; 
    d)  attestare  che  le  carni  fresche  soddisfano  i   requisiti
prescritti; 
    e) essere costituito da un unico foglio; 
    f) essere previsto per un unico destinatario. 
  2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito secondo
le procedure comunitarie.