Art. 12. 1. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere accompagnate da un certificato redatto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore; tale certificato deve: a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nel Paese destinatario; b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiale del Paese di spedizione, del Paese destinatario ed in lingua italiana; c) accompagnare la spedizione nell'esemplare originale; d) attestare che le carni fresche soddisfano i requisiti prescritti; e) essere costituito da un unico foglio; f) essere previsto per un unico destinatario. 2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito secondo le procedure comunitarie.