Art. 15. 1. Fino all'attuazione delle norme sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di carni di volatili da cortile provenienti dai Paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette importazioni disposizioni che non devono essere piu' favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari. 2. Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare controlli in loco nei Paesi terzi. Il Ministero della sanita' puo' continuare a disporre ispezioni previste dalle disposizioni vigenti per le aziende dei Paesi terzi, le quali non abbiano subito un'ispezione secondo la procedura comunitaria. 3. Il certificato sanitario che accompagna i prodotti al momento della loro importazione, ed il contrassegno sanitario da apporre sui prodotti stessi devono corrispondere al modello stabilito dalla Comunita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1993 Registro n. 88, foglio n. 8