Art. 15. 
  1.  Fino   all'attuazione   delle   norme   sanitarie   comunitarie
applicabili  alle  importazioni  di  carni  di  volatili  da  cortile
provenienti dai Paesi terzi,  gli  Stati  membri  applicano  a  dette
importazioni disposizioni che non devono essere  piu'  favorevoli  di
quelle che regolano gli scambi intracomunitari. 
  2. Esperti  veterinari  degli  Stati  membri  e  della  Commissione
possono effettuare controlli in loco nei Paesi  terzi.  Il  Ministero
della sanita' puo' continuare a  disporre  ispezioni  previste  dalle
disposizioni vigenti per le aziende dei Paesi  terzi,  le  quali  non
abbiano subito un'ispezione secondo la procedura comunitaria. 
  3. Il certificato sanitario che accompagna i  prodotti  al  momento
della loro importazione, ed il contrassegno sanitario da apporre  sui
prodotti stessi  devono  corrispondere  al  modello  stabilito  dalla
Comunita'. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  COSTA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1993 
Registro n. 88, foglio n. 8