Art. 8. 
  1.  Le  carni  fresche  di  volatili  da  cortile  importate  nella
Comunita' devono soddisfare le condizioni fissate negli articoli da 9
a 12. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano   con
riferimento: 
    a) alle carni di  volatili  da  cortile,  contenute  nei  bagagli
personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo  personale,  se
in quantita' non superiore ad 1 Kg per persona,  purche'  provenienti
da un Paese terzo o parte di esso indicati nell'elenco formato  dalla
Commissione CEE e in relazione ai quali non sia stato disposto  dalla
Commissione stessa un divieto di importazione; 
    b) alle carni di volatili  da  cortile  che  formano  oggetto  di
piccole  spedizioni  inviate  a  privati,  purche'   si   tratti   di
importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la  quantita'
spedita non superi 1 Kg, e purche' provenienti da un  Paese  terzo  o
parte di esso indicati nell'elenco formato dalla Commissione non  sia
stato disposto alla Commissione stessa un divieto di importazione; 
    c) alle carni di volatili da cortile  destinate  al  consumo  del
personale e dei passeggeri nei trasporti internazionali; 
  3. Le carni indicate nel  comma  2,  lettera  c),  al  termine  del
trasporto debbono essere distrutte, salvo che non  siano  trasferite,
direttamente  o  dopo  essere  state  poste  provvisoriamente   sotto
controllo doganale, ad altro mezzo di trasporto internazionale.