Art. 8. 1. Le carni fresche di volatili da cortile importate nella Comunita' devono soddisfare le condizioni fissate negli articoli da 9 a 12. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano con riferimento: a) alle carni di volatili da cortile, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale, se in quantita' non superiore ad 1 Kg per persona, purche' provenienti da un Paese terzo o parte di esso indicati nell'elenco formato dalla Commissione CEE e in relazione ai quali non sia stato disposto dalla Commissione stessa un divieto di importazione; b) alle carni di volatili da cortile che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantita' spedita non superi 1 Kg, e purche' provenienti da un Paese terzo o parte di esso indicati nell'elenco formato dalla Commissione non sia stato disposto alla Commissione stessa un divieto di importazione; c) alle carni di volatili da cortile destinate al consumo del personale e dei passeggeri nei trasporti internazionali; 3. Le carni indicate nel comma 2, lettera c), al termine del trasporto debbono essere distrutte, salvo che non siano trasferite, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, ad altro mezzo di trasporto internazionale.