Art. 9. 
  1. Per quanto concerne le  carni  di  selvaggina  d'allevamento  da
penna ottenute e immesse in circolazione sul territorio nazionale, il
Ministero della sanita', in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  8,
primo comma, e nel rispetto delle disposizioni generali del trattato,
puo'  consentire  a  domanda  che  nei  macelli   o   laboratori   di
sezionamento, in  attivita'  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, non si applichino le disposizioni relative alla
macellazione  e  alla   eviscerazione   previste   dal   capitolo   V
dell'allegato del decreto del Presidente della  Repubblica  8  giugno
1982, n. 503, per la produzione di selvaggina d'allevamento da  penna
parzialmente eviscerata e non eviscerata. 
  2. Quando ci si avvale di questa  deroga,  e'  vietato  apporre  il
marchio di salubrita' previsto nel capitolo  X  dell'allegato  I  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82.