Art. 9. 1. Per quanto concerne le carni di selvaggina d'allevamento da penna ottenute e immesse in circolazione sul territorio nazionale, il Ministero della sanita', in deroga a quanto previsto dall'art. 8, primo comma, e nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, puo' consentire a domanda che nei macelli o laboratori di sezionamento, in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applichino le disposizioni relative alla macellazione e alla eviscerazione previste dal capitolo V dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, per la produzione di selvaggina d'allevamento da penna parzialmente eviscerata e non eviscerata. 2. Quando ci si avvale di questa deroga, e' vietato apporre il marchio di salubrita' previsto nel capitolo X dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82.