Art. 10. Gestione della sicurezza 1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilita' di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attivita' svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. 2. Il responsabile dell'attivita' e', comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che: a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3; b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone; c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno. 3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinche': a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestivita' le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresi', condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all'art. 11, comma 6; b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio. In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicita' stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovra' essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni; c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformita' con quanto previsto dalle vigenti normative; d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attivita', esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati; e) siano eseguite, per il personale addetto all'attivita', periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonche' esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attivita'. 4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonche' delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.
Note all'articolo 10: - La normativa contenuta nel capo III pone in rilievo l'impostazione specifica del regolamento, fondato - oltre che sulle sopra rammentate disposizioni sulle misure di prevezione antincendio e sui mezzi di spegnimento - soprattutto sul preventivo addestramento del personale ad affrontare le eventuali situazioni di emergenza, lasciando il minor margine possibile all'improvvisazione ed alle connesse situazioni di panico (articoli 10 e 11). - La configurazione dell'articolato del nuovo regolamento, orientata sia dall'esigenza di armonizzare la prevenzione e la difesa antincendio con l'integrita' degli edifici ai sensi della vigente legislazione di tutela sia dalla preminenza assegnata alla efficacia dell'azione preventiva del personale degli istituti museali opportunamente addestrato, non consente di realizzare l'integrazione tra il nuovo testo e quello del precedente regolamento approvato con il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.