Art. 11. 
            Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza 
  1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attivita'  all'interno
degli edifici disciplinati dal presente  regolamento,  devono  essere
predisposti i  piani  di  intervento  da  attuare  se  si  verificano
situazioni  di  emergenza.  Il  personale  addetto  deve   essere   a
conoscenza dei dettagli dei piani. 
  2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in  relazione  alle
caratteristiche dell'attivita', devono essere concepiti in  modo  che
in tali situazioni: 
   a)  siano  avvisati  immediatamente  i  visitatori  in   pericolo,
evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; 
   b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali  secondo
criteri  semplici  e  prestabiliti  e  con  l'ausilio  del  personale
addetto; 
    c) sia richiesto l'intervento dei  soccorsi  (vigili  del  fuoco,
forze dell'ordine, ecc.); 
   d) sia previsto un incaricato  che  sia  pronto  ad  accogliere  i
soccorritori con le informazioni del caso; 
   e) sia  attivato  il  personale  addetto,  secondo  predeterminate
sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione  dell'energia
elettrica e verifica dell'intervento  degli  impianti  di  emergenza,
arresto   delle   eventuali   installazioni   di    ventilazione    e
condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto  altro
previsto nel piano di intervento. 
  3. Le istruzioni relative  al  comportamento  del  pubblico  e  del
personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi
cartelli, anche in conformita' a  quanto  disposto  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524. 
  4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata  una  pianta
d'orientamento semplificata, che indichi tutte le  possibili  vie  di
esodo. 
  5. All'ingresso dell'attivita' va esposta una pianta  dell'edificio
corredata delle seguenti indicazioni: 
   a) scale e vie di esodo; 
   b) mezzi di estinzione; 
   c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas,
dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di
condizionamento; 
   d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e  di
allarme; 
   e) impianti e locali a rischio specifico. 
  6. Il responsabile dell'attivita', nominato ai sensi del precedente
art. 10, comma 1, deve curare la tenuta  di  un  registro,  ove  sono
annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi  all'efficienza
degli  impianti  elettrici  e   dei   presidi   antincendi,   nonche'
all'osservanza della normativa relativa  ai  carichi  d'incendio  nei
vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico. 
 
          Note all'articolo 11:
             -  La  normativa  contenuta nel capo III pone in rilievo
          l'impostazione specifica del regolamento, fondato  -  oltre
          che  sulle  sopra  rammentate  disposizioni sulle misure di
          prevezione  antincendio  e  sui  mezzi  di  spegnimento   -
          soprattutto  sul  preventivo addestramento del personale ad
          affrontare le eventuali situazioni di emergenza,  lasciando
          il  minor  margine  possibile  all'improvvisazione  ed alle
          connesse situazioni di panico (articoli 10 e 11).
             -   La   configurazione   dell'articolato   del    nuovo
          regolamento,  orientata sia dall'esigenza di armonizzare la
          prevenzione e la difesa antincendio con l'integrita'  degli
          edifici  ai  sensi della vigente legislazione di tutela sia
          dalla  preminenza  assegnata  alla  efficacia   dell'azione
          preventiva    del    personale   degli   istituti   museali
          opportunamente  addestrato,  non  consente  di   realizzare
          l'integrazione  tra  il nuovo testo e quello del precedente
          regolamento approvato con il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.