Art. 11. Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza 1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attivita' all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani. 2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attivita', devono essere concepiti in modo che in tali situazioni: a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto; c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.); d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso; e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento. 3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformita' a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524. 4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo. 5. All'ingresso dell'attivita' va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni: a) scale e vie di esodo; b) mezzi di estinzione; c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento; d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme; e) impianti e locali a rischio specifico. 6. Il responsabile dell'attivita', nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonche' all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.
Note all'articolo 11: - La normativa contenuta nel capo III pone in rilievo l'impostazione specifica del regolamento, fondato - oltre che sulle sopra rammentate disposizioni sulle misure di prevezione antincendio e sui mezzi di spegnimento - soprattutto sul preventivo addestramento del personale ad affrontare le eventuali situazioni di emergenza, lasciando il minor margine possibile all'improvvisazione ed alle connesse situazioni di panico (articoli 10 e 11). - La configurazione dell'articolato del nuovo regolamento, orientata sia dall'esigenza di armonizzare la prevenzione e la difesa antincendio con l'integrita' degli edifici ai sensi della vigente legislazione di tutela sia dalla preminenza assegnata alla efficacia dell'azione preventiva del personale degli istituti museali opportunamente addestrato, non consente di realizzare l'integrazione tra il nuovo testo e quello del precedente regolamento approvato con il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.