Art. 12. Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto 1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni. 2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di discarico dei liquami devono essere realizzate con modalita' idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.
Note all'articolo 12: - La normativa contenuta nel capo III pone in rilievo l'impostazione specifica del regolamento, fondato - oltre che sulle sopra rammentate disposizioni sulle misure di prevezione antincendio e sui mezzi di spegnimento - soprattutto sul preventivo addestramento del personale ad affrontare le eventuali situazioni di emergenza, lasciando il minor margine possibile all'improvvisazione ed alle connesse situazioni di panico (articoli 10 e 11). - La configurazione dell'articolato del nuovo regolamento, orientata sia dall'esigenza di armonizzare la prevenzione e la difesa antincendio con l'integrita' degli edifici ai sensi della vigente legislazione di tutela sia dalla preminenza assegnata alla efficacia dell'azione preventiva del personale degli istituti museali opportunamente addestrato, non consente di realizzare l'integrazione tra il nuovo testo e quello del precedente regolamento approvato con il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.