Art. 12.
  1. Nei confronti del personale interessato ai processi di mobilita'
previsti  dall'art.  1  della  legge  29  dicembre  1988,  n. 554, si
applicano, dalla data dell'effettiva assunzione  in  servizio  presso
l'amministrazione  o l'ente di destinazione, le disposizioni vigenti,
per  i  dipendenti  dell'amministrazione  o  dell'ente  medesimo,  in
materia  di indennita' di anzianita' o del corrispondente trattamento
di  fine  servizio  o  di  fine  rapporto  o  dell'eventuale  analogo
trattamento comunque denominato.
  2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, il personale trasferito
per mobilita' in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1988,
n.  554,  e  successive  modificazioni,  e'  iscritto  alla  gestione
previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di destinazione  dalla
data  in  cui  e'  avvenuto  il  trasferimento,  secondo le norme del
relativo ordinamento.
  3. In ogni  caso,  dalla  data  dell'avvenuto  trasferimento  cessa
l'iscrizione   alla  gestione  previdenziale  dell'amministrazione  o
dell'ente di provenienza ovvero  cessano  di  essere  applicabili  le
disposizioni  vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in
materia  di  indennita'  di  anzianita'  o  di  trattamento  di  fine
rapporto.
 
          Nota all'art. 12:
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  554/1988
          (Disposizioni  in  materia  di  pubblico  impiego)  e'   il
          seguente:
             "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici  non
          economici, le unita'  sanitarie  locali,  limitatamente  al
          personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione
          commissariale  governativa  possono procedere ad assunzioni
          di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti  resisi
          vacanti  per  cessazioni dal servizio comunque verificatesi
          dal 1› gennaio 1988  e  non  coperti,  in  ciascun  profilo
          professionale  e,  per  le  amministrazioni  che  non hanno
          effettuato   l'inquadramento   definitivo,   in    ciascuna
          qualifica funzionale.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   funzione
          pubblica,  di  concerto con il Ministro del tesoro, saranno
          individuati  gli  enti  pubblici  non  economici  che,  per
          ridotte  dimensioni  strutturali  e  per  la  specificita',
          dell'attivita'  svolta,  possono  essere   esentati   dalle
          limitazioni di cui al comma 1.
             3.  Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
          consorzi possono procedere ad assunzioni  di  personale  in
          ciascun  profilo  nei  limiti  del  50  per cento dei posti
          resisi  vacanti  per  cessazioni  dal   servizio   comunque
          verificatesi  dal  1› gennaio 1988 e non coperti.  Possono,
          inoltre, assumere personale per posti, resisi  vacanti  dal
          1› gennaio 1988 e non coperti, relativi:
               a) a profili professionali il cui organico complessivo
          non sia superiore a due unita';
               b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
          abitanti ed ai loro consorzi.
             4.  Tutte  le  predette assunzioni possono effettuarsi a
          condizione che sia stata data  attuazione  alla  disciplina
          della  mobilita'  prevista  dal  D.P.C.M. 5 agosto 1988, n.
          325,  che,  ove   sopravvenute   esigenze   lo   rendessero
          necessario,  potra' essere modificato o integrato con altro
          analogo decreto. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,  disciplina  il  trasferimento,  agli  enti  locali
          presso  i  quali  e'  destinato  il  personale,  dei  fondi
          relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in
          godimento  del  personale  sottoposto  a   mobilita'.   Per
          amministrazioni  provinciali  ed  i  comuni  della  regione
          siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del  D.L.
          1›  febbraio  1988,  n.  19, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. Gli enti di cui al  comma
          3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite
          dalla  predetta norma qualora, entro i termini previsti dai
          bandi relativi alla mobilita', non  pervenga  loro  domanda
          per  la  copertura  dei  posti  vacanti  segnalati ai sensi
          dell'art. 3 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n.  325.
             5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per  i  posti
          messi  a  concorso  per  i  quali  siano  iniziate le prove
          concorsuali entro il 30 settembre 1988.
             6.  Le  unita'  sanitarie  locali  sono  autorizzate  ad
          assumere  il personale necessario a coprire i posti oggetto
          di specifica autorizzazione in deroga gia'  concessa  dalla
          regione,  entro  il 30 settembre 1988, secondo le procedure
          previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             7. I concorsi banditi alla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente legge per la copertura di posti per i quali
          non e' richiesto un  requisito  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo  possono essere espletati solo se sono
          iniziate le  prove.  Negli  altri  casi  la  copertura  dei
          relativi  posti  avverra' ai sensi dell'art. 16 della legge
          28 febbraio 1987, n. 56 e del comma 4- ter dell'art. 4  del
          D.L.    21  marzo  1988,  n.  86,  convertito in legge, con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
             8. Sono altresi' consentite le  assunzioni  obbligatorie
          relative  alle  categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957,
          n. 594,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  21
          luglio   1961,   n.  686,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di
          cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n.  482,  continuano
          ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'art. 24 della
          legge 11 marzo 1988, n. 67.
             9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie
          locali, per le  assunzioni  che  non  superino  i  sessanta
          giorni,   non   ripetibili  nel  corso  dell'anno,  possono
          ricorrere, nei limiti della spesa media  annuale  sostenuta
          nell'ultimo  triennio  allo stesso titolo, mediante ricorso
          alle liste di collocamento, sulla  base  delle  graduatorie
          esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per
          l'impiego,   a   lavoratori   residenti  nei  comuni  della
          circoscrizione medesima.
             10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti
          nei ruoli del nucleo di valutazione e nel nucleo  ispettivo
          del Ministero del bilancio e della programmazione economica
          possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
             11.  Il  personale  i cui profili professionali o le cui
          qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo
          l'espletamento delle operazioni  di  mobilita'  volontaria,
          attuate  con  le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a
          mobilita' di ufficio  disposta,  nell'ambito  della  stessa
          amministrazione,    secondo   le   norme   del   rispettivo
          ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche  di  altro
          comparto,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  d'intesa  con  le  confederazioni sindacali
          maggiormente rappresentative su base nazionale".