Art. 28. Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva 1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attivita' di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessate alla consultazione elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parita' tra loro e nel rispetto dei princi' pi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonche' dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze. 2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non e' consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 3. A tutti i concessionari privati per le attivita' di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati. 4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonche' alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.