Art. 28. 
   Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva 
  1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle  votazioni  per
l'elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco  o  del
presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici, i
concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti  attivita'  di
diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa  o
trasmettere a qualsiasi titolo propaganda  elettorale  nei  comuni  e
nelle  province  interessate  alla  consultazione  elettorale  devono
riconoscere a tutti i candidati ed a  tutte  le  liste,  partecipanti
alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda  in
condizioni di parita' tra loro e nel rispetto dei princi' pi  sanciti
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I modi, i  tempi,  gli  spazi  di
accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle
a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la  radiodiffusione  e
l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  nonche'  dai   comitati
regionali  per  i  servizi  radiotelevisivi  secondo  le   rispettive
competenze. 
  2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni  comunali  e
provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti
e dei  membri  delle  giunte  degli  enti  locali  interessati  dalla
consultazione elettorale non  e'  consentita  nelle  trasmissioni  di
intrattenimento,  culturali  e   sportive,   e   nelle   trasmissioni
informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare  la
completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 
  3. A tutti i concessionari privati per le attivita'  di  diffusione
radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime
norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video
dei candidati. 
  4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo,
il Garante per la radiodiffusione e l'editoria  applica  le  sanzioni
previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
organi  ufficiali  di  informazione  dei  partiti  e  dei   movimenti
politici, nonche' alle stampe elettorali  di  liste  e  di  candidati
impegnati nella competizione elettorale.