Art. 30.
                 Pubblicita' delle spese elettorali
  1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti
dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle  prov-
ince  disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle
spese per la campagna elettorale dei candidati  e  delle  liste  alle
elezioni locali.
  2.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 50.000 abitanti, il
deposito  delle  liste  o  delle  candidature  deve  comunque  essere
accompagnato  dalla  presentazione di un bilancio preventivo di spesa
cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve
essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.
Allo stesso modo deve essere altresi'  reso  pubblico,  entro  trenta
giorni  dal  termine  della  campagna elettorale, il rendiconto delle
spese dei candidati e delle liste.