Art. 23. 
          Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra 
  1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per  il
vino, riferita ad ettolitro di  prodotto  finito,  le  altre  bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra. 
  2. Si intendono per: 
    a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di  cui
ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed
i prodotti di cui  al  codice  NC  2206,  escluse  le  altre  bevande
fermentate gassate definite alla successiva lettera b)  del  presente
articolo,  ed  esclusi  i  prodotti  previsti  all'articolo  21,  che
abbiano: 
    1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per  cento
ma non superiore al 10 per cento in volume; 
    2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma
non superiore al 15 per cento in volume, purche'  l'alcole  contenuto
nel prodotto derivi interamente da fermentazione; 
    b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui  al
codice NC 2206 00 91, nonche' i prodotti di cui ai  codici  2204  10,
2204 21 10, 2204 29 10 e 2205,  non  previsti  all'articolo  22,  che
soddisfano le seguenti condizioni: 
    1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo  a  "forma  di
fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una  sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 
    2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2  per
cento ma non superiore al 13 per cento in volume; 
    3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore  al  13  per
cento, ma non superiore al 15 per cento in volume,  purche'  l'alcole
contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione. 
  3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille  e
gassate, fabbricate da un privato e consumate  dal  fabbricante,  dai
suoi familiari o dai  suoi  ospiti,  a  condizione  che  non  formino
oggetto di alcuna attivita' di vendita.