Art. 11. 1. Per le prestazioni eseguite fuori del luogo di residenza il biologo, ha diritto al rimborso delle spese, oltre all'indennita' di trasferta. Tale indennita', da calcolarsi in base alla distanza chilometrica dal luogo di residenza, spetta nella seguente misura: per distanze inferiori a 100 chilometri, in L. 30.000; per distanze superiori a 100 chilometri, in importo da concordare in funzione del tempo richiesto e comunque non inferiore a L. 60.000. 2. Le spese per percorso su strade ordinarie, sia su vetture ed automezzi propri sia con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.