Art. 11.
  1.  Per  le  prestazioni  eseguite  fuori del luogo di residenza il
biologo, ha diritto al rimborso delle spese, oltre all'indennita'  di
trasferta.  Tale  indennita',  da  calcolarsi  in  base alla distanza
chilometrica dal luogo di residenza, spetta nella seguente misura:
   per distanze inferiori a 100 chilometri, in L. 30.000;
   per distanze superiori a 100 chilometri, in importo da  concordare
in funzione del tempo richiesto e comunque non inferiore a L. 60.000.
  2.  Le  spese  per  percorso su strade ordinarie, sia su vetture ed
automezzi propri sia con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo
le ordinarie tariffe chilometriche.