Art. 15 
                             Succursali 
 
  1. Le banche italiane possono stabilire succursali  nel  territorio
della Repubblica e degli altri Stati comunitari. 
La  Banca  d'Italia  puo'  vietare  lo  stabilimento  di  una   nuova
succursale  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture
organizzative   o   della   situazione   finanziaria,   economica   e
patrimoniale della banca. 
  2. Le banche italiane possono stabilire  succursali  in  uno  Stato
extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  3.  Le  banche  comunitarie  possono   stabilire   succursali   nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'  preceduto  da
una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  da  parte   dell'autorita'
competente  dello  Stato  di  appartenenza;  la   succursale   inizia
l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e
la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se  del
caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario e  alla  banca
le condizioni alle  quali,  per  motivi  di  interesse  generale,  e'
subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. 
  4. Le banche extracomunitarie gia' operanti  nel  territorio  della
Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre-
via autorizzazione della Banca d'Italia. 
  5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai  sensi  del  comma  3  e  dell'apertura  di
succursali all'estero da parte di banche italiane.