Art. 17 
            Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento 
 
  1. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR,
disciplina  l'esercizio   di   attivita'   non   ammesse   al   mutuo
riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel
territorio della Repubblica.