Art. 27.
                  Prestazioni da valutare a misura
  1. Sono valutati di regola a misura gli onorari per:
    a)  rilievi  topografici,  misura  e  rilevamenti  di terreni, di
fabbricati e di fondi rustici in genere, di  parchi  e  giardini,  di
boschi,  di  vivai  e  di altri immobili con destinazione connesse ad
attivita' agricole e boschive;
    b) piani particellari di esproprio;
    c) consegna e riconsegna dei beni rustici, comunque  connessi  ad
attivita'  agricole  e  boschive  nonche'  di  scorte  vive  e morte,
soprassuolo e frutti pendenti.