Art. 27. Prestazioni da valutare a misura 1. Sono valutati di regola a misura gli onorari per: a) rilievi topografici, misura e rilevamenti di terreni, di fabbricati e di fondi rustici in genere, di parchi e giardini, di boschi, di vivai e di altri immobili con destinazione connesse ad attivita' agricole e boschive; b) piani particellari di esproprio; c) consegna e riconsegna dei beni rustici, comunque connessi ad attivita' agricole e boschive nonche' di scorte vive e morte, soprassuolo e frutti pendenti.