Art. 31.
                     Operazioni di confinamento
                         e di riconfinamento
  1.  Le  operazioni  di  verifica,  confinamento e di riconfinamento
eseguite,  ove  necessario,  anche  in  riferimento  alle  particelle
catastali, sono compensate in ragione di L. 150.000 per ogni punto da
determinare  sul  terreno  nel  raggio  di 50 metri lineari dei punti
fiduciali o dai punti di riferimento; per punti da determinare in  un
raggio  superiore  in  ragione di L. 100.000 per ogni tratto di metri
lineari 50 o frazione di esso.
  2. Sono compensati a parte gli onorari per lo studio  dei  relativi
atti  e  per  la verifica delle superfici delle aree interessate alle
operazioni medesime.
  3. Sono pure compensati a parte  le  prestazioni  per  l'assistenza
all'apposizione dei termini, esclusi i materiali.