Art. 31. Operazioni di confinamento e di riconfinamento 1. Le operazioni di verifica, confinamento e di riconfinamento eseguite, ove necessario, anche in riferimento alle particelle catastali, sono compensate in ragione di L. 150.000 per ogni punto da determinare sul terreno nel raggio di 50 metri lineari dei punti fiduciali o dai punti di riferimento; per punti da determinare in un raggio superiore in ragione di L. 100.000 per ogni tratto di metri lineari 50 o frazione di esso. 2. Sono compensati a parte gli onorari per lo studio dei relativi atti e per la verifica delle superfici delle aree interessate alle operazioni medesime. 3. Sono pure compensati a parte le prestazioni per l'assistenza all'apposizione dei termini, esclusi i materiali.