Art. 32. Rilievi plano-altimetrici di aree 1. I rilievi finalizzati alla redazione di cartografia planoaltimetrica eseguiti con il metodo celerimetrico su terreni con pendenza massima 5%, liberi da alberi o altri ostacoli e comprendenti le fasi di studio preliminare ed acquisizione monografie dei punti stabiliti di riferimento e di orientamento esterno; di materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione di monografie; di rilievo planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio; di restituzione del rilievo con curve di livello; di eventuale calcolo delle aree sono cosi' compensati: a) in scala di riduzione 1:200, vertici 0,25/Ha fino a punti di dettaglio 8/Ha, tolleranza +/- 0,35 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro o frazione di ettaro in ragione di L. 350.000 (per rilievi su superfici inferiori ai 2 Ha il compenso puo' essere maggiorato fino al 50%); b) in scala di rappresentazione 1:1000, vertici 0,3/Ha fino a punti di dettaglio 30/Ha, tolleranza +/- 0,24 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di L. 600.000; per ogni decimo di vertice in piu' per ettaro, in ragione di L. 30.000; per ogni punto di dettaglio in piu' per ettaro, in ragione di L. 6.000; c) in scala di rappresentazione 1:500, vertici 0,8/Ha fino a punti di dettaglio 70/Ha, tolleranza +/- 0,14 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di L. 1.000.000; per ogni decimo di vertice in piu' per ettaro, in ragione di L. 50.000; per ogni punto di dettaglio in piu' per ettaro, in ragione di L. 10.000; d) in scala di rappresentazione 1:200, vertici 3/Ha, fino a punti di dettaglio 200/Ha, tolleranza +/- 0,08 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di L. 2.000.000; per ogni decimo di vertice in piu' per ettaro, in ragione di L. 80.000; per ogni punto di dettaglio in piu' per ettaro, in ragione di L. 16.000; e) calcolo analitico delle aree degli appezzamenti rilevati: importo minimo per ettaro in ragione di L. 100.000; importo minimo per appezzamenti in ragione di L. 100.000.