Art. 33. Livellazione dei profili 1. Per le livellazioni dei profili longitudinali, mediante strumentazione, con calcolo delle distanze parziali, dislivelli e quote altimetriche, restituzione grafica in scala adeguata, si applicano i seguenti compensi: a) per livellazioni di alta precisione con attrezzatura: con tolleranza A/R 3 m/m (rad. D) (D in km) L. 900.000 al chilometro; con tolleranza A/R 6 m/m (rad. D) L. 600.000 al chilometro; b) per livellazioni tecniche con stadia in legno con tolleranza A/R 30 m/m (rad. D), L. 400.000 al chilometro; con tolleranza 30 m/m (rad. D) solo andata, L. 200.000 al chilometro. 2. I compensi suddetti si riferiscono a livellazioni che prevedono una densita' fino a 60 punti al chilometro. 3. Per densita' superiori si applicano le seguenti maggiorazioni: a) per densita' tra 61 e 80 punti al chilometro, il 15%; b) per densita' tra 81 e 100 punti al chilometro, il 100%; c) per densita' superiori a 100 punti al chilometro, a discrezione.