Art. 33.
                      Livellazione dei profili
  1.   Per   le  livellazioni  dei  profili  longitudinali,  mediante
strumentazione, con calcolo delle  distanze  parziali,  dislivelli  e
quote  altimetriche,  restituzione  grafica  in  scala  adeguata,  si
applicano i seguenti compensi:
    a) per livellazioni di alta precisione con attrezzatura:
con tolleranza A/R 3 m/m (rad. D) (D in km) L. 900.000 al chilometro;
con tolleranza A/R 6 m/m (rad. D) L. 600.000 al chilometro;
    b) per livellazioni tecniche con stadia in legno  con  tolleranza
A/R  30 m/m (rad. D), L. 400.000 al chilometro; con tolleranza 30 m/m
(rad. D) solo andata, L. 200.000 al chilometro.
  2. I compensi suddetti si riferiscono a livellazioni che  prevedono
una densita' fino a 60 punti al chilometro.
  3. Per densita' superiori si applicano le seguenti maggiorazioni:
    a) per densita' tra 61 e 80 punti al chilometro, il 15%;
    b) per densita' tra 81 e 100 punti al chilometro, il 100%;
    c)   per   densita'  superiori  a  100  punti  al  chilometro,  a
discrezione.