Art. 35.
                            Poligonazioni
  1. Per l'esecuzione di poligonali mediante strumentazione adeguata,
con  calcolo delle distanze parziali e degli angoli e la restituzione
grafica in scala adeguata, si applicano i seguenti compensi:
    a) per poligonali di proiezione (al secondo), con un  massimo  di
quattro  vertici  al  chilometro  (esclusa  la  materializzazione dei
vertici) L. 500.000 al chilometro;
    b) per poligonali di collegamento, con tolleranze  richieste  dal
committente,   con   6-12   vertici   al   chilometro   (escluso   la
materializzazione dei vertici) L. 800.000 al chilometro;
    c) per la materializzazione dei  vertici  ed  acquisizione  delle
monografie L. 20.000 cadauna;
    d) per la materializzazione dei punti battuti L. 5.000 cadauno.