Art. 36.
                 Rilevamenti per tracciati di strade
  1. Per i rilevamenti inerenti i tracciati delle strade si applicano
i seguenti compensi:
    a)  ricognizione,  piazzamento  vertici,  poligonale  d'appoggio,
picchettamento dell'asse, piazzamento  dei  picchetti  delle  sezioni
necessarie, livellazione longitudinale trigonometrica dei picchetti e
del  terreno;  disegno  planimetrico  del  tracciato  e  del  profilo
longitudinale:
    con un max di 25 punti, L. 900.000   al chilometro;
    con un max di 40 punti, L. 1.150.000 al chilometro;
    con un max di 60 punti, L. 1.500.000 al chilometro;
    con un max di 80 punti, L. 1.800.000 al chilometro;
    per ogni punto in piu', L. 32.000;
    b)  rilevamento,  calcolo,  disegno  e  montaggio  delle  sezioni
trasversali, con uno sviluppo fino a metri lineari 20 per sezione:
    terreni pianeggianti, L. 8.000 al metro lineare;
    terreni  pianeggianti con attraversamenti di canali, L. 10.000 al
metro lineare;
    terreni collinari, L. 12.000 al metro lineare;
    terreni di montagna, L. 15.000 al metro lineare;
    terreni di macchia mediterranea escluso smacchiamento, L.  20.000
al metro lineare;
    c)  picchettamento  dei cigli delle scarpate, sia in scavo che in
rilevato, esclusa la fornitura del  materiale  occorrente,  per  ogni
modina, L. 80.000;
    d)  picchettamento  degli  assi  delle  opere d'arte, compreso il
piazzamento  di  rifornimenti  esterni,  esclusa  la  fornitura   del
materiale occorrente per ogni punto d'asse, L. 210.000;
    e)  piazzamento  di  punti  di  riferimento  esterni al tracciato
(capisaldi plano-altimetrici), determinazione delle coordinate plano-
altimetriche, monografie relative, L. 200.000 per ogni punto.