Art. 37.
                            Maggiorazioni
  1.  Per  lavori eseguiti su terreni con pendenze superiori al 5 per
cento si applicano le seguenti maggiorazioni:
    a) terreni accidentati regolari con pendenza dal 5% fino al  20%,
il 15%;
    b) terreni alberati, chiusi da siepi, vigneti, ecc., il 30%;
    c) terreni a bosco di alto fusto, frutteti, oliveti, ecc.,
il 40%;
    d)  terreni  a  bosco  ceduo  (nel  quale  si rende necessario il
taglio), terreni acquitrinosi o comunque allagati, il 120%;
    e) terreni montani, il 20%;
    f) terreni innevati con oltre 5 centimetri di neve
il 35%.
  2.  Le  singole  maggiorazioni  possono  essere  sommate  fra  loro
applicando  le  prestazioni  previste  dagli  articoli  dal  29 al 37
compreso, della presente tariffa.