Art. 39.
           Consegne, riconsegne e bilanci dei beni rustici
            o comunque connessi con l'attivita' agricola
  1.  Le  operazioni  di  consegna,  riconsegna  ed i bilanci vengono
compensati in base agli onorari indicati nell'allegata tabella 7.
  2.  Le  operazioni  di  consegna   e   riconsegna   comprendono   i
sopralluoghi di campagna, la redazione del verbale di consistenza con
la descrizione dell'azienda agraria e/o boschiva o di trasformazione,
ecc.,  con  le  relative  pertinenze,  l'inventario dei soprassuoli e
delle  scorte,  la  eventuale  formazione  di  una  mappa   puramente
indicativa del fondo.
  3. I bilanci comprendono il sommario di cio' che viene consegnato o
riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.
  4. Qualora il committente richieda la mappa del fondo con i singoli
appezzamenti  divisi per riparto di coltura e relative misure e cosi'
pure la planimetria dei  singoli  fabbricati  e  relative  misure  e'
dovuto  per  tale  incarico  anche  l'onorario  previsto per i lavori
topografici.
  5. Gli onorari indicati nell'allegata tabella 7 per gli inventari e
le consegne, compresi gli stabili urbani quando  appartengono  ad  un
complesso di beni rustici, si applicano anche quando dette operazioni
vengano  eseguite  sulla  scorta  di analoghi atti esistenti anche se
forniti dal committente; qualora gli inventari e le consegne siano da
eseguirsi ex novo,  gli  onorari  indicati  nell'allegata  tabella  7
dovranno  essere  aumentati  del  30%,  salvo  eventuali  compensi da
valutarsi  a  discrezione  per  ricerche  di  titoli  relativi   alla
proprieta' od al possesso.
  6.  Gli  onorari  della tabella 7 sono aumentati fino al 20% per la
consegna, riconsegna, inventari e bilanci
di fondi rustici a  destinazione  vivaistica,  orto-floro-frutticola,
boschiva, e verde pubblico o privato.
  7.  La  compilazione  degli  inventari di consegna e riconsegna dei
fabbricati  vetusti,  di  caseifici,  cantine,   enopoli,   oleifici,
essiccatoi, ecc., e' compensata a vacazione.
  8.  La  valutazione  e  la  stima  dei beni immobili compresi nelle
suddette operazioni viene compensata a parte a norma delle rispettive
tariffe.