Art. 41. Consegna, riconsegna e custodia di beni 1. Le operazioni di consegna e riconsegna dei beni in custodia sono compensate nella misura dei 3/5 degli onorari stabiliti dalla tabella 7. 2. Per la custodia dei beni mobili ed immobili, spettano gli onorari, calcolati per anno o frazione di anno, stabiliti dalla tabella 5, da rapportarsi al valore dei beni, indipendentemente dal loro reddito.