Art. 41.
               Consegna, riconsegna e custodia di beni
  1. Le operazioni di consegna e riconsegna dei beni in custodia sono
compensate nella misura dei 3/5 degli onorari stabiliti dalla tabella
7.
  2.  Per  la  custodia  dei  beni  mobili  ed immobili, spettano gli
onorari, calcolati per anno  o  frazione  di  anno,  stabiliti  dalla
tabella  5,  da rapportarsi al valore dei beni, indipendentemente dal
loro reddito.