Art. 59. 
                      Attivazione del servizio 
 
  1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare  ai
sensi dell'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n.  915,  sono  stabiliti  i  limiti  della  zona  di
raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone
con insediamenti sparsi, la forma organizzativa  e  le  modalita'  di
effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani
interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone,  delle
relative distanze massime  di  collocazione  dei  contenitori  o  dei
criteri per determinarle nonche' delle relative capacita'  minime  da
assicurare in  relazione  all'entita'  e  tipologia  dei  rifiuti  da
smaltire. 
  2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i
quali e' obbligatoriamente istituito il servizio dei  rifiuti  urbani
interni ai sensi degli articoli 3 e  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa  ricognizione  dei
perimetri del centro abitato, delle frazioni e  dei  nuclei  abitati,
ivi compresi i centri commerciali e produttivi  integrati,  i  comuni
possono estendere il regime di privativa di smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre
le zone  perimetrate  sopramenzionate.  Nelle  zone  in  cui  non  e'
effettuata la raccolta in regime  di  privativa  dei  rifiuti  solidi
urbani interni ed equiparati,  la  tassa  e'  dovuta  in  misura  non
superiore al 40 per cento della tariffa da determinare  in  relazione
alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita. 
  3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori
degli insedimanenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono
tenuti  ad  utilizzare  il  servizio  pubblico  di  nettezza  urbana,
provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed  equiparati
nei contenitori viciniori. 
  4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed  attivato,  non
e' svolto nella  zona  di  residenza  o  di  dimora  nell'immobile  a
disposizione ovvero di  esercizio  dell'attivita'  dell'utente  o  e'
effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento  di
cui al comma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed
alla frequenza della raccolta, da  stabilire  in  modo  che  l'utente
possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il  tributo  e'
dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2. 
  5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo  svolgimento  del
normale servizio di raccolta dei rifiuti interni  ed  equiparati  sia
limitato con apposita delibera a determinati periodi  stagionali,  il
tributo  e'  dovuto  in  proporzione  al  periodo  di  esercizio  del
servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2. 
  6. L'interruzione temporanea del servizio di  raccolta  per  motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non  comporta
esonero  o  riduzione  del  tributo.  Qualora  tuttavia  il   mancato
svolgimento del servizio si protragga,  determinando  una  situazione
riconosciuta dalla competente autorita' sanitaria di danno o pericolo
di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e  prescrizioni
sanitarie nazionali, l'utente puo' provvedere  a  proprie  spese  con
diritto allo sgravio o restituzione, in base a  domanda  documentata,
di una quota della tassa corrispondente al periodo  di  interruzione,
fermo restando il disposto del comma 4. 
 
          Note all'art. 59:
             -  L'art.  8  del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 cosi'
          dispone:
             "Art. 8. (Competenze dei comuni). - I  comuni  esplicano
          le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente
          o   mediante   aziende   municipalizzate   ovvero  mediante
          concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate  ai
          sensi dell'art. 6, lettera d).
             Per  la  disciplina dei servizi urbani i comuni adottano
          appositi regolamenti che devono in particolare, stabilire:
               a) le norme per la determinazione dei perimetri  entro
          i  quali  e'  istituito il servizio di raccolta dei rifiuti
          urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma  dell'art.
          2  e  delle modalita' della raccolta stessa, nonche' per la
          determinazione del perimetro entro il quale e' istituito il
          servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3)  del
          secondo comma dell'art. 2;
               b)   le  norme  per  assicurare  la  tutela  igienico-
          sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento  dei  rifiuti,
          anche   per  quelli  prodotti  in  aree  non  comprese  nei
          perimetri di cui al punto a);
               c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento,  il
          recupero  di  materiali  da  destinare  al  riciclo  o alla
          produzione di energia;
               d) le norme atte a garantire, ove necessario  fin  dal
          conferimento   un  distinto  ed  adeguato  smaltimento  dei
          rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi  sotto  il
          profilo igienico-sanitario.
             Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le
          informazioni  da  esso  disponibili  sullo  smaltimento dei
          rifiuti nel proprio territorio,  ai  fini  del  rilevamento
          statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.".
             - L'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e' cosi'
          formulato:
             "Art.  3. (Obblighi dello smaltimento dei rifiuti). - Le
          attivita' inerenti  allo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
          competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con
          diritto di privativa, nelle forme di cui al successivo art.
          8.
             Compete,  altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti
          speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora  derivino  dalla
          depurazione  di acque di scarico urbane o dallo smaltimento
          dei rifiuti urbani.
             Allo  smaltimento  dei rifiuti speciali, anche tossici e
          nocivi,  sono  tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese   i
          produttori  dei  rifiuti  stessi, direttamente o attraverso
          imprese  od  enti  autorizzati  dalla  regione,  ai   sensi
          dell'art.  6,  lettera  d),  o  mediante  conferimento  dei
          rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai
          sensi del primo comma, con  i  quali  sia  stata  stipulata
          apposita convenzione.
             Le  imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei
          rifiuti urbani e speciali  prodotti  da  terzi,  nonche'  i
          produttori  che  smaltiscono,  per proprio conto, i rifiuti
          speciali, sono tenuti a comunicare  entro  due  mesi  dallo
          inizio  di  ciascun anno, ai comuni nei quali si producono,
          il quantitativo, la natura e  le  tecniche  di  smaltimento
          relative all'anno precedente".
             -  L'art.  9  del  D.P.R.  10  settembre  1982,  n.  915
          stabilisce:
             "Art. 9.  (Divieto  di  abbandono  dei  rifiuti).  -  E'
          vietato  l'abbandono lo scarico o il deposito incontrollato
          dei rifiuti in aree pubbliche e  private  soggette  ad  uso
          pubblico.
             In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano
          motivi   sanitari,  igienici  od  ambientali,  dispone  con
          ordinanza, previa fissazione di un termine per  provvedere,
          lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.
             Ferme  restando le disposizioni contenute nella legge 10
          maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,  e'  fatto
          divieto  di  scaricare  rifiuti  di  qualsiasi genere nelle
          acque pubbliche e private".