Art. 59. Attivazione del servizio 1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalita' di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonche' delle relative capacita' minime da assicurare in relazione all'entita' e tipologia dei rifiuti da smaltire. 2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali e' obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insedimanenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori. 4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e' svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e' dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2. 5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo e' dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2. 6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente puo' provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.
Note all'art. 59: - L'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 cosi' dispone: "Art. 8. (Competenze dei comuni). - I comuni esplicano le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d). Per la disciplina dei servizi urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono in particolare, stabilire: a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali e' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalita' della raccolta stessa, nonche' per la determinazione del perimetro entro il quale e' istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2; b) le norme per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a); c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario. Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.". - L'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e' cosi' formulato: "Art. 3. (Obblighi dello smaltimento dei rifiuti). - Le attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui al successivo art. 8. Compete, altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonche' i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dallo inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente". - L'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 stabilisce: "Art. 9. (Divieto di abbandono dei rifiuti). - E' vietato l'abbandono lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private".