Art. 60. 
                         Rifiuti equiparati 
  1.  Sono  qualificati  equiparati  ai  rifiuti  urbani  i   rifiuti
derivanti da attivita' artigianali,  commerciali  e  di  servizi  che
siano dichiarati assimilabili ai  rifiuti  urbani  interni,  ai  fini
dell'ordinario conferimento al servizio  pubblico  e  della  connessa
applicazone della tassa, con il regolamento comunale di cui  all'art.
59, comma 1, tenuto conto della qualita' e quantita' degli  stessi  e
del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri  tecnici
generali stabiliti dallo Stato ai sensi  dell'art.  4,  primo  comma,
lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1982, n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino  i
limiti di quantita' o non rientrino nelle tipologie di qualita' indi-
cate nel regolamento ai fini  dell'assimilazione  ai  rifiuti  solidi
urbani, ovvero nei casi in cui tali qualita' non vengano indicate nel
regolamento,  sono  qualificati  come  rifiuti  speciali   ai   sensi
dell'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda  parte,  del  decreto  sopra
indicato e la superficie su cui essi si  formano  rimane  esclusa  da
quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3.