Art. 61 
                    Gettito e costo del servizio 
  1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di
esercizio del servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
interni ed equiparati di cui all'art. 58, ne' puo' essere  inferiore,
per gli enti di cui all'art. 45, comma 2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per  cento  del  predetto
costo, fermo restando per gli enti  di  cui  alla  lettera  a)  dello
stesso articolo  45,  comma  2,  il  disposto  dell'articolo  25  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli  altri  enti  il  gettito
complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del
costo di esercizio. Ai fini  dell'osservanza  degli  indicati  limiti
minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del
conto consuntivo comprovati da  documentazioni  ufficiali  e  non  si
considerano addizionali, interessi e penalita'. 
  2. Il costo di esercizio di cui  al  comma  1  comprende  le  spese
inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le  quote  di
ammortamento degli impianti  e  delle  attrezzature  si  applicano  i
coefficienti stabiliti ai sensi dell'art.  67,  comma  2,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i  costi  di  gestione
delle aziende speciali, municipalizzate e consortili  debbono  essere
compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti  proprietari  ai
sensi dell'art. 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari  stessi  entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione  ed  erogazione  in
conto esercizio. 
  3. Dal costo, determinato in base al disposto  del  comma  2,  sono
dedotte per quota percentuale,  corrispondente  al  rapporto  tra  il
costo di smaltimento dei  rifiuti  interni  ed  equiparati  e  quello
relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui  all'articolo  2,  terzo
comma,  n.  3),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero  e  riciclo
dei rifiuti  sotto  forma  di  energia  o  materie  prime  secondarie
diminuite di un importo pari alla riduzione  di  tassa  eventualmente
riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art.  67,
comma 2.