Art. 62. 
                Presupposto della tassa ed esclusioni 
  1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione  di  locali
ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle  zone  del
territorio comunale in cui il servizio e'  istituito  ed  attivato  o
comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58
e 59, fermo restando quanto  disposto  dall'art.  59,  comma  4.  Per
l'abitazione colonica e gli altri fabbricati  con  area  scoperta  di
pertinenza la tassa e' dovuta anche  quando  nella  zona  in  cui  e'
attivata la raccolta dei rifiuti e' situata  soltanto  la  strada  di
accesso all'abitazione ed al fabbricato. 
  2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non  possono
produrre rifiuti o per la loro natura o per il  particolare  uso  cui
sono  stabilmente  destinati  o  perche'   risultino   in   obiettive
condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno,  qualora  tali
circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di  variazione
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi  direttamente
rilevabili o ad idonea documentazione. 
  3. Nella determinazione della superficie  tassabile  non  si  tiene
conto di quella parte di  essa  ove  per  specifiche  caratteristiche
strutturali  e  per  destinazione  si  formano,  di  regola,  rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti  a
provvedere a proprie spese i produttori stessi  in  base  alle  norme
vigenti. Ai fini della determinazione della predetta  superficie  non
tassabile il comune puo' individuare  nel  regolamento  categorie  di
attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle  quali
applicare  una  percentuale  di  riduzione   rispetto   alla   intera
superficie su cui l'attivita' viene svolta. 
  4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia
svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere  stabilito
dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa  prevista
per la specifica attivita' ed e' commisurata alla  superficie  a  tal
fine utilizzata. 
  5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali
non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati in  regime  di  privativa  comunale  per
effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale  o  di  protezione  civile  ovvero  di  accordi
internazionali riguardanti organi di Stato esteri.