Art. 63. 
        Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo 
  1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o
le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano  in  comune  i
locali o le aree stesse. 
  2. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117  del
codice civile, che possono produrre rifiuti  agli  effetti  dell'art.
62, il comune, qualora la relativa superficie  non  risulti  indicata
nella denuncia di cui all'art. 70, determina la tassa, aumentando  la
superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli  alloggi  in
condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del
numero dei  condomini;  resta  ferma  l'obbligazione  di  coloro  che
occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 
  3. Nel caso di locali in multiproprieta' e  di  centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento della tassa dovuta per i locali ed  aree  scoperte  di
uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
  4. E' fatto obbligo all'amminitratore del condominio ed al soggetto
responsabile del pagamento  di  cui  al  comma  3  di  presentare  al
competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di  ciascun  anno,
l'elenco  degli  occupanti  o  detentori  dei  locali  ed  aree   del
condominio e del centro commerciale integrato. 
 
          Note all'art. 63:
             - L'art. 1117 del codice civile cosi' dispone:
                                   "CAPO II
             Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). -  Sono  oggetto
          di  proprieta'  comune  dei proprietari dei diversi piani o
          porzioni di piani  di  un  edificio  se  il  contrario  non
          risulta dal titolo:
              1)  il  suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
          muri maestri, i tetti e  i  lastrici  solari,  le  scale  i
          portoni  d'ingresso  i  vestiboli, gli anditi, i portici, i
          cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
          all'uso comune;
              2) i locali per la  portineria  e  per  l'alloggio  del
          portiere  per  la  lavanderia per il riscaldamento centrale
          per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
              3) le opere le installazioni, i manufatti di  qualunque
          genere  che servono all'uso e al godimento comune, come gli
          ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti  e  inoltre
          le  fognature  e  i  canali  di  scarico,  gli impianti per
          l'acqua,  per  il  gas  per  l'energia  elettrica,  per  il
          riscaldamento e simili fino al punto di  diramazione  degli
          impianti  ai  locali  di  proprieta'  esclusiva dei singoli
          condomini".