Art. 63. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo 1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62, il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 70, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. E' fatto obbligo all'amminitratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
Note all'art. 63: - L'art. 1117 del codice civile cosi' dispone: "CAPO II Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i portoni d'ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrale per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli condomini".