Art. 64. 
          Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione 
 
  1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa  commisurata  ad  anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
  2. L'obbligazione decorre dal  primo  giorno  del  bimestre  solare
successivo a quello in cui ha avuto  inizio  l'utenza.  Nel  caso  di
multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli  utenti  in  proporzione  al
periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva  ed  e'  versata
dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3. 
  3.  La  cessazione,  nel  corso   dell'anno,   dell'occupazione   o
detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo  a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui e' stata presentata  la  denuncia  della  cessazione  debitamente
accertata. 
  4. In caso  di  mancata  presentazione  della  denuncia  nel  corso
dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per  le  annualita'
successive  se  l'utente  che  ha  prodotto  denuncia  di  cessazione
dimostri di non aver continuato  l'occupazione  o  la  detezione  dei
locali ed aree ovvero se  la  tassa  sia  stata  assolta  dall'utente
subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.