Art. 64. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione 1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.