Art. 66. Tariffe per particolari condizioni di uso 1. Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2. 2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. 3. La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad -4o stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'. 4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta: a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale; b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. 5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. 6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.