Art. 67. 
                            Agevolazioni 
 
  1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui  all'art.  62  ed  alle
tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni  possono  prevedere  con
apposita disposizione del regolamento  speciale  agevolazioni,  sotto
forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni. 
  2. Il regolamento puo' prevedere riduzioni nel  caso  di  attivita'
produttive,  commerciali  e  di  servizi  per  le  quali  gli  utenti
dimostrino  di  avere  sostenuto  spese   per   interventi   tecnico-
organizzativi comportanti un'accertata minore produzione  di  rifiuti
od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli
lo smaltimento o il  recupero  da  parte  del  gestore  del  servizio
pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti  a  conferire  a
detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono  dar  luogo
alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3. 
  3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono  iscritte  in
bilancio come autorizzazioni di spesa  e  la  relativa  copertura  e'
assicurata da risorse  diverse  dai  proventi  della  tassa  relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.