Art. 68. 
                             Regolamenti 
 
  1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad  adottare
apposito regolamento che deve contenere: 
    a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie
di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti  e  tassabili
con la medesima misura tariffaria; 
    b) le modalita' di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; 
    c)  la  graduazione  delle  tariffe   ridotte   per   particolari
condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4; 
    d) la individuazione delle fattispecie agevolative,  delle  rela-
tive condizioni e modalita' di richiesta documentata e delle cause di
decadenza. 
  2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie
e'  effettuata,  ai  fini  della  determinazione  comparativa   delle
tariffe, tenendo conto, in via di massima,  dei  seguenti  gruppi  di
attivita' o di utilizzazione: 
    a) locali ed aree  adibiti  a  musei,  archivi,  biblioteche,  ad
attivita' di  istituzioni  culturali,  politiche  e  religiose,  sale
teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche  e  private,  palestre,
autonomi depositi di stoccaggio e depositi di  macchine  e  materiale
militari; 
    b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive,
nonche'  aree  ricreativo-turistiche,  quali  campeggi,  stabilimenti
balneari, ed analoghi complessi attrezzati; 
    c)  locali  ed  aree  ad  uso  abitativo  per  nuclei  familiari,
collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri; 
    d) locali adibiti ad attivita' terziarie e direzionali diverse da
quelle di  cui  alle  lettere  b),  e)  ed  f),  circoli  sportivi  e
ricreativi; 
    e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale,
o di commercio al dettaglio di beni non  deperibili,  ferma  restando
l'intassabilita' delle superfici  di  lavorazione  industriale  e  di
quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; 
    f) locali ed aree adibite  a  pubblici  esercizi  o  esercizi  di
vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma  restando
l'intassabilita' delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati
assimilabili agli urbani. 
  3. I  regolamenti,  divenuti  esecutivi  a  norma  di  legge,  sono
trasmessi  entro  trenta  giorni  alla  direzione  centrale  per   la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze che  formula  eventuali
rilievi  di  legittimita'  entro  sei  mesi   dalla   ricezione   del
provvedimento. In caso di rilievi formulati  tardivamente  il  comune
non e' obbligato ad adeguarsi  agli  effetti  dei  rimborsi  e  degli
accertamenti integrativi.