Art. 69. 
                      Deliberazioni di tariffa 
 
  1.  Entro  il  31  ottobre  i  comuni  deliberano,  in  base   alla
classificazione  ed  ai  criteri   di   graduazione   contenuti   nel
regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali  ed  aree
compresi nelle  singole  categorie  o  sottocategorie,  da  applicare
nell'anno successivo. In caso di mancata  deliberazione  nel  termine
suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate  per  l'anno  in
corso. 
  2. Ai fini del controllo di  legittimita',  la  deliberazione  deve
indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra  le  tariffe,  i  dati
consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati
in base alla loro classificazione economica,  nonche'  i  dati  e  le
circostanze che hanno determinato l'aumento per la  copertura  minima
obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3. 
  3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo  25  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del  decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto
a seguito di rilievi di legittimita' o in  ottemperanza  a  decisione
definitiva,  e'  confermato  il  potere  di   apportare   aumenti   e
diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1. 
  4. Le deliberazioni  tariffarie,  divenute  esecutive  a  norma  di
legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per
la  fiscalita'  locale  del  Ministero  delle  finanze,  che  formula
eventuali rilievi di legittimita'  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
ricezione del provvedimento.  Si  applica  il  disposto  del  secondo
periodo del comma 3 dell'art. 68. 
 
          Note all'art. 69:
             - L'art. 25 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
          convertito,  con  modificazioni dalla legge 24 aprile 1989,
          n. 144, e' riportato nelle note dell'art. 61.
             - L'art. 21 del decreto-legge 18  gennaio  1993,  n.  8,
          convertito,  con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n.
          68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza  derivata  e
          contabilita' pubblica) e' il seguente:
             "Art.  21  (Risanamento  finanziario  degli  enti locali
          dissestati). - 1.  La  deliberazione  di  dissesto  di  cui
          all'articolo  25  del  decreto-legge  n.  66 del 1989, deve
          essere obbligatoriamente adottata dal  consiglio  dell'ente
          locale   ogni   qualvolta   non   puo'   essere   garantito
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero  esistono  nei  confronti  dell'ente  locale crediti
          liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato  fatto
          validamente  fronte,  nei  termini,  con  i  mezzi indicati
          all'articolo  24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989,
          e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero  non
          possa  farsi  fronte con le modalita' previste all'articolo
          1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488.
          L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma
          1,   lettera   a),   della  legge  n.  142  del  1990,  con
          l'applicazione prioritaria della procedura di cui al  comma
          2  del  medesimo  articolo  39.  L'obbligo di deliberazione
          dello stato di dissesto si estende,  ove  ne  ricorrano  le
          condizioni,  al  commissario comunque nominato ai sensi del
          comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990.
          La deliberazione non e' revocabile e puo'  essere  adottata
          solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio
          relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
             2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
          pregressi   e  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  per
          l'estinzione  dei  debiti  competono  ad   un   commissario
          straordinario  liquidatore,  per  i  comuni con popolazione
          fino a 5.000 abitanti, e ad una  commissione  straordinaria
          di  liquidazione  composta  di tre membri, per i comuni con
          piu' di 5.000 abitanti e  per  le  province,  nominati  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  dell'interno.  Col  decreto   di   nomina   viene
          stabilito  il  compenso  spettante  al  commissario  ed  ai
          componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il
          commissario o la commissione hanno  diritto  di  accesso  a
          tutti  gli  atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il
          personale ed  i  mezzi  operativi  dell'ente  locale  e  di
          emanare direttive burocratiche.
             3.  Il  commissario o la commissione, di cui al comma 2,
          provvedono all'accertamento della  situazione  debitoria  a
          norma  di  legge e propongono, entro il termine di tre mesi
          dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo  di
          ulteriori  tre mesi, un piano di estinzione. La commissione
          di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del pi-
          ano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o
          integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede  con
          proprio  decreto.  In  deroga  ad  ogni altra disposizione,
          dalla data di deliberazione di dissesto i  debiti  insoluti
          non  producono  piu'  interessi, rivalutazioni monetarie od
          altro,  sono  dichiarate  estinte   dal   giudice,   previa
          liquidazione  dell'importo dovuto per capitale, accessori e
          spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere
          promosse  nuove  azioni  esecutive.  Il  commissario  o  la
          commissione   individuano   l'attivo   della  liquidazione,
          accertando i  residui  da  riscuotere,  i  ratei  di  mutuo
          disponibili   ed   ogni  attivita'  non  indispensabile  da
          alienare. Il commissario o la commissione hanno  titolo  ad
          acquisire  entrate  relative  alla  gestione pregressa e ad
          alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della
          liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un  mutuo
          -  da  assumere  in unica soluzione con la Cassa depositi e
          prestiti  dal  commissario  o  dalla  commissione,  a  nome
          dell'ente locale -  il  cui  ammontare  non  puo'  comunque
          superare  l'importo mutuabile determinato sulla base di una
          rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti
          rimaste accantonate a favore dell'ente locale  incrementate
          di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con
          il  fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) -
          e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte  la
          rispettiva   quota   capitaria   stabilita   per  gli  enti
          dissestati dal citato  articolo  4.  Il  commissario  o  la
          commissione  hanno  titolo  a transigere vertenze in atto o
          pretese in corso. I debiti vengono liquidati,  a  cura  del
          commissario  o  della  commissione,  nei limiti della massa
          attiva   disponibile,   entro   i   sei   mesi   successivi
          all'acquisizione  del  mutuo.   Entro il termine di un anno
          dall'approvazione del piano  di  estinzione  da  parte  del
          Ministero  dell'interno,  il  commissario  o la commissione
          sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione,  che
          e'   sottoposto   all'esame   del   comitato  regionale  di
          controllo. Dopo l'approvazione del piano di  estinzione  da
          parte  del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori
          richieste di crediti di data anteriore alla  decisione  del
          comitato  stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha
          competenza sul riscontro della liquidazione.
             4.  Il  consiglio  dell'ente  locale  entro  il  termine
          perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto
          presidenziale  di  cui  al  comma  2  presenta  al Ministro
          dell'interno   un'ipotesi   di   bilancio   di   previsione
          stabilmente  riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti
          prescritti dall'articolo 25 del  decreto-legge  n.  66  del
          1989.  La  graduatoria  del personale eccedente rispetto ai
          parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente  lo-
          cale  tenendo  conto  dell'anzianita'  di  servizio  presso
          l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente  locale
          del  numero  delle persone a carico ed in caso di ulteriore
          parita'  dell'anzianita'  anagrafica.  La  graduatoria   e'
          trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli
          organici  degli  enti  locali alla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  che
          provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre
          pubbliche  amministrazioni con disponibilita' di posti, con
          onere  a  carico   della   quota   accantonata   di   fondo
          perequativo.  All'assegnazione  si provvede con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con i
          Ministri del tesoro e  dell'interno,  entro  quarantacinque
          giorni  dalla  comunicazione  dei  nominativi del personale
          eccedente da trasferire.
             5.  L'ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente
          riequilibrato  e' istruito dalla Commissione di ricerca per
          la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste
          ed e' approvato entro  il  termine  di  quattro  mesi,  con
          decreto del Ministro dell'interno.
            6.   L'inosservanza   del  termine  per  la  formulazione
          dell'ipotesi  di   bilancio   di   previsione   stabilmente
          riequilibrato  o  del termine per la risposta ai rilievi ed
          alle richieste della predetta Commissione di  ricerca,  che
          non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra
          l'ipotesi  di  cui  all'articolo  39,  comma 1, lettera a),
          della legge n. 142 del 1990.
             7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n.
          66 del 1989 si applicano in quanto compatibili  con  quelle
          del  presente  articolo.  Con  decreto del Presidente della
          Repubblica da emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  17  della
          legge  23  agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
          per l'applicazione del presente articolo.
             8. Le norme del presente articolo si applicano  anche  a
          tutti  gli  enti  locali  per  i quali non sia stato ancora
          approvato il  piano  di  risanamento  e,  limitatamente  al
          trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per
          i  quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai
          quali  non  sia  stata   concessa   l'autorizzazione   alla
          contrazione   del   mutuo   a   ripiano  dell'indebitamento
          pregresso; per questi ultimi continuano  ad  applicarsi  le
          norme  di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66
          del   1989,   per   quanto   riguarda   il    finanziamento
          dell'indebitamento    pregresso.   Sono   fatti   salvi   i
          trasferimenti  gia'  avvenuti  ai  sensi  della  precedente
          normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in
          mobilita'  gia'  compilate  e  trasmesse in base alle norme
          precedenti. Per i comuni per i quali non sia  stato  ancora
          approvato  il  piano  di risanamento, valgono le ipotesi di
          bilancio di  previsione  stabilmente  riequilibrato  a  suo
          tempo deliberate.
             9. (Soppresso dalla legge di conversione).
             9-  bis.  E'  fatta  salva  la facolta' per le regioni a
          statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di
          Bolzano, di porre a proprio carico oneri per  la  copertura
          di  posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli
          di cui alla pianta organica  rideterminata  ove  gli  oneri
          predetti   siano  previsti  per  tutti  gli  enti  operanti
          nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.".