Art. 70. 
                            D e n u n c e 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il  20
gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La
denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal  comune  e
dallo stesso messi a disposizione  degli  utenti  presso  gli  uffici
comunali e circoscrizionali. 
  2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le
condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario
l'utente  e'  tenuto  a  denunciare,  nelle  medesime   forme,   ogni
variazione relativa  ai  locali  ed  aree,  alla  loro  superficie  e
destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque
influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai
dati da indicare nella denuncia. 
  3.  La  denuncia,  originaria  o  di  variazione,  deve   contenere
l'indicazionie del  codice  fiscale,  degli  elementi  identificativi
delle  persone  fisiche  componenti  del  nucleo  familiare  o  della
convivenza, che  occupano  o  detengono  l'immobile  di  residenza  o
l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione,
dei loro rappresentanti legali  e  della  relativa  residenza,  della
denominazione e relativo scopo  sociale  o  istituzionale  dell'ente,
istituto, associazione,  societa'  ed  altre  organizzazioni  nonche'
della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che  ne
hanno  la  rappresentanza   e   l'amministrazione,   dell'ubicazione,
superficie e destinazione dei singoli locali  ed  aree  denunciati  e
delle  loro  ripartizioni  interne,  nonche'  della  data  di  inizio
dell'occupazione o detenzione. 
  4. La  dichiarazione  e'  sottoscritta  e  presentata  da  uno  dei
coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 
  5. L'ufficio comunale competente  deve  rilasciare  ricevuta  della
denuncia, che, nel caso di spedizione, si  considera  presentata  nel
giorno indicato con il timbro postale. 
  6.  In  occasione  di  iscrizioni  anagrafiche  o  altre   pratiche
concernenti i locali ed aree interessati, gli  uffici  comunali  sono
tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla  denuncia  nel  termine
previsto, fermo restando, in caso  di  omesso  invito,  l'obbligo  di
denuncia di cui al comma 1.