Art. 72. 
                             Riscossione 
  1. L'importo del tributo ed addizionali, degli  accessori  e  delle
sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente,  delle
denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui
all'art. 71, comma 1, e' iscritto a cura del funzionario resposnabile
di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze  suc-
cessive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza
di finanza, a pena di decadenza, entro  il  15  dicembre  di  ciascun
anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se
la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso  se  e'
superiore. 
  2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi  o  i
maggiori importi derivanti dagli accertamenti  nonche'  quelli  delle
partite comunque non iscritte nei ruoli principali. 
  3. Gli importi di cui al comma 1  sono  riscossi  in  quattro  rate
bimestrali consecutive alle scadenze previste  dall'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente  di  finanza.
Su  istanza  del  contribuente  iscritto  nei  ruoli   principali   o
suppletivi il sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione
fino a otto rate del carico  tributario  se  comprensivo  di  tributi
arretrati. In caso  di  omesso  pagamento  di  due  rate  consecutive
l'intero ammontare  iscritto  nei  ruoli  e'  riscuotibile  in  unica
soluzione.  Sulle  somme  il  cui  pagamento  e'  differito  rispetto
all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del  7
per cento per ogni semestre o frazione di semestre. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui ai  commi  precedenti,  si
applicano, per quanto attiene al tributo,  da  parte  del  competente
ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il  primo  comma,  13,
18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20,  secondo  comma,  21,
secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma,  25,
26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  5. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  altre  disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43. 
  6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14  settembre  1931,
n. 1175, e successive modificazioni.