Art. 73. 
                          Poteri dei comuni 
  1. Ai fini  del  controllo  dei  dati  contenuti  nelle  denunce  o
acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della
misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in
base alle convenzioni di cui  all'articolo  71,  comma  4,  l'ufficio
comunale puo' rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire  o
trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie  dei  locali  e
delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e
notizie  specifici,  da  restituire  debitamente  sottoscritti;  puo'
utilizzare dati legittimamente acquisiti ai  fini  di  altro  tributo
ovvero richiedere  ad  uffici  pubblici  o  di  enti  pubblici  anche
economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie  rilevanti
nei confronti dei singoli contribuenti. 
  2. In caso di mancato adempimento da parte  del  contribuente  alle
richieste di cui al comma 1  nel  termine  concesso,  gli  agenti  di
polizia  urbana  o  i  dipendenti  dell'ufficio  comunale  ovvero  il
personale incaricato della rilevazione della  materia  imponibile  ai
sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco
e previo avviso  da  comunicare  almeno  cinque  giorni  prima  della
verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai  soli
fini della  rilevazione  della  destinazione  e  della  misura  delle
superfici, salvi i casi di immunita' o di segreto  militare,  in  cui
l'accesso  e'  sostituito  da  dichiarazioni  del  responsabile   del
relativo organismo. 
  3. In caso di mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti
dall'articolo 2729 del codice civile. 
 
          Note all'art. 73:
             - L'art. 2729 del codice civile stabilisce:
             "Art.  2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non
          stabilite dalla  legge  sono  lasciate  alla  prudenza  del
          giudice  (116  c.p.c.)  il  quale  non  deve  ammettere che
          presunzioni gravi, precise e concordanti.
             Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in  cui
          la legge esclude la prova per testimoni".