Art. 75. R i m b o r s i 1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni. 2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, e' disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo. 3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. 4. Sulle somme da rimborsare e' corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.