Art. 75. 
                           R i m b o r s i 
 
  1. Nei casi di errore e di duplicazione  ovvero  di  eccedenza  del
tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito  dalla  sentenza
della commissione  tributaria  provinciale  o  dal  provvedimento  di
annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,
adottato  dal  comune  con  l'adesione  del  contribuente  prima  che
intervenga la  sentenza  della  commissione  tributaria  provinciale,
l'ufficio comunale dispone lo sgravio o  il  rimborso  entro  novanta
giorni. 
  2.  Lo  sgravio  o  il  rimborso  del  tributo  iscritto  a  ruolo,
riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3  e  4,  e'
disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla  ricezione
della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma
4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro  i
sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo. 
  3. In ogni altro  caso,  lo  sgravio  o  il  rimborso  del  tributo
riconosciuto non dovuto e' disposto dal comune entro  novanta  giorni
dalla domanda del contribuente da presentare, a  pena  di  decadenza,
non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. 
  4. Sulle somme da rimborsare e' corrisposto l'interesse del  7  per
cento  semestrale  a  decorrere  dal  semestre  successivo  a  quello
dell'eseguito pagamento.