Art. 76. 
                           S a n z i o n i 
  1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di  variazione
si applica la soprattassa pari al 50  per  cento  dell'ammontare  dei
tributi  complessivamente  dovuti  per  gli  anni  cui  si  riferisce
l'infrazione accertata.  La  soprattassa  per  l'omessa  denuncia  e'
ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi  complessivamente  dovuti
qualora  la  denuncia  sia  presentata  con  ritardo  rispettivamente
inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento. 
  2. Per la denuncia originaria o di  variazione  risultata  infedele
per oltre un quarto della tassa dovuta, si  applica  una  soprattassa
del 50  per  cento  della  differenza  tra  quella  dovuta  e  quella
liquidata in base alla denuncia. 
  3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati  richiesti
in denuncia o con il questionario  e  per  la  mancata  esibizione  o
trasmissione di atti o documenti o dell'elenco  di  cui  all'articolo
63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da  lire  cinquantamila  a
lire centocinquantamila da determinare in base  alla  gravita'  della
violazione. 
  4. Pe le violazioni che  comportano  l'obbligo  del  pagamento  del
tributo o  del  maggiore  tributo,  le  sanzioni  sono  irrogate  con
l'avviso di accertamento della tassa.  Per  le  altre  infrazioni  il
comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno
successivo a quello della commessa infrazione. 
  5.  Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  tributo,   addizionale   e
soprattassa in  conseguenza  delle  violazioni  di  cui  al  presente
articolo si applicano interessi  per  ritardata  iscrizione  a  ruolo
nella misura del 7 per cento  semestrale  a  decorrere  dal  semestre
successivo a quello in cui doveva essere eseguito il  pagamento  fino
alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli  nei  quali
e' effettuata l'iscrizione delle somme predette. 
  6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per  cento
nel caso di definizione  delle  pendenze  conseguenti  alla  notifica
degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente,
entro  il  termine  per  ricorrere   alle   commissioni   tributarie,
all'accertamento  originario  o  riformato  dall'ufficio   ai   sensi
dell'art. 75.