Art. 76. S a n z i o n i 1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia e' ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento. 2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia. 3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravita' della violazione. 4. Pe le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette. 6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75.