Art. 77. 
                  Tassa giornaliera di smaltimento 
  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o  detengono,  con  o
senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od
aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico
passaggio, i comuni devono  istituire,  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo 68, la tassa di  smaltimento  da  applicare  in  base  a
tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi  e  non
ricorrente. 
  2. La misura  tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa,
rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento  dei  rifiuti
solidi attribuita alla categoria contenente  voci  corrispondenti  di
uso, maggiorata di un importo percentuale non  superiore  al  50  per
cento. 
  3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella  classificazione
contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 e' applicata la  tariffa
della categoria recante  voci  di  uso  assimilabili  per  attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 
  4. l'obbligo  della  denuncia  dell'uso  temporaneo  e'  assolto  a
seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla
cassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,  all'atto
dell'occupazione con il modulo di versamento di cui  all'articolo  50
o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento  diretto  senza
la compilazione del suddetto modulo. 
  5. In caso di uso di fatto,  la  tassa,  che  non  risulti  versata
all'atto dell'accertamento dell'occupazione  abusiva,  e'  recuperata
unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 
  6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le
sanzioni si applicano le norme stabilite dal  presente  capo  per  la
tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  interni,
salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. 
  7. il comune puo' prevedere esenzioni o riduzioni con  l'osservanza
dei criteri di cui all'articolo 67.