Art. 79. 
                  Disposizioni finali e transitorie 
  1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915, devono intendersi compresi  i  rifiuti  derivanti  da  attivita'
artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o  qualita',
siano stati dichiarati,  anteriormente  al  1994,  assimilabili  agli
urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di  privativa  e
della tassazione attraverso l'inserimento  delle  predette  attivita'
produttive  nella  classificazione  contenuta  nel  regolamento   del
tributo con applicazione di una  tariffa  obiettivamente  commisurata
anche ai rifiuti propri dell'attivita' produttiva stessa,  sempreche'
il servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  sia  stato
organizzato  ed  attivato  nella  zona  di  esercizio  dell'attivita'
suddetta.  La  deliberazione  di  cui  all'articolo  60  e'  adottata
contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed  ha
effetto dal 1 gennaio 1994. 
  2. In prima applicazione  della  nuova  normativa,  sono  apportate
entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del  servizio
di  nettezza  urbana  e  quelle  al  regolamento  della  tassa,   con
esclusione delle modificazioni alla classificazione  delle  categorie
tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione  dei  criteri  di
commisurazione del tributo previsti dall'articolo  65,  che  sono  da
adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere  dal
1 gennaio 1996. 
  3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai  regolamenti
di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad  eccezione  di
quelle previste in attuazione degli articoli  59,  comma  2,  secondo
periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66  e  72,
commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995. 
  4. Le tariffe per il 1994 possono essere  modificate,  in  base  ai
previgenti criteri di commisurazionie, entro il 28 febbraio 1994.  E'
esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario,
previsto dall'articolo  33,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
  5. Ai fini della determinazione  del  costo  di  esercizio  di  cui
all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 e'  dedotto  dal  costo
complessivo dei servizi di  nettezza  urbana  gestiti  in  regime  di
privativa comunale un importo non inferiore al  cinque  per  cento  a
titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi  urbani  di  cui
all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente  della
Repubblica 10  settembre  1982,  n.  915.  L'eventuale  eccedenza  di
gettito  derivante  dalla  predetta   deduzione   e'   computata   in
diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995. 
  6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le  denunce
di  cui  all'art.  70,  ivi  comprese  le   denunce   integrative   o
modificative  di  quelle  gia'  prodotte  in   base   al   precedente
ordinamento del tributo, le richieste  di  detassazione  o  riduzione
nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono  presentati
entro il 30 settembre 1994 ed hanno  effetto,  quanto  alla  modifica
degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e  delle  nuove
agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995. 
  7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli  articoli
71, 72 e 73 si applicano anche ai  crediti  tributari  relativi  agli
anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base
alla precedente normativa. In deroga al  disposto  dell'articolo  72,
comma 1, i ruoli  principali  e  suppletivi,  per  i  quali  non  sia
intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non  formati
alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi  entro
il termine perentorio del 15 dicembre 1996.