Art. 79. Disposizioni finali e transitorie 1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attivita' produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attivita' produttiva stessa, sempreche' il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attivita' suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60 e' adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1 gennaio 1994. 2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996. 3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995. 4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazionie, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995. 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995. 7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.