Art. 80. 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria  prevista
dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, come  sostituiti  dall'articolo  21  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10   settembre   1982,   n.   915,   e
dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  ogni  altra  disposizione  di
legge incompatibile con le norme del presente capo. 
 
          Note all'art. 80:
             - Gli articoli 268, 269, 270 e 271 del testo  unico  per
          la  finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
          1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.  915,  e
          dall'art.  8  del  decreto  legge  2  marzo  1989,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  1989,
          n. 144, sono di seguito riportati:
 
                                  Sezione II
                           TASSA PER LO SMALTIMENTO
                       DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
 
             "Art.  268  (Tassa).  -  Per  i  servizi  relativi  allo
          smaltimento (nelle vari  fasi  di  conferimento,  raccolta,
          spazzamento,   cernita,  trasporto,  trattamento,  ammasso,
          deposito e discarica sul suolo e  nel  suolo)  dei  rifiuti
          solidi  urbani  interni e dei rifiuti di qualunque natura o
          provenienza  gicenti  sulle  strade  ed  aree  pubbliche  o
          soggette   ad  uso  pubblico,  i  comuni  devono  istituire
          apposita tassa  annuale  in  base  a  tariffa.  Il  gettito
          complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi".
             Dal  costo  suddetto  devono  essere  dedotte le entrate
          derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti  sotto
          forma di materiali o energia.
             Art.  269.  (Contribuenti).  -  La  tassa  e'  dovuta da
          chiunque occupi  oppure  conduca  locali  a  qualsiasi  uso
          adibiti,  esistenti  nelle  zone del territorio comunale in
          cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni  di
          legge vigenti in materia.
             La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a
          campeggi,  a  distributori  di  carburante, a sale da ballo
          all'aperto,  a  banchi  di  vendita  all'aperto  nonche'  a
          qualsiasi  altra  area  scoperta ad uso privato ove possono
          prodursi rifiuti, la quale  non  costituisca  accessorio  o
          pertinenza  dei  locali assoggettabili a tassa ai sensi del
          precedente comma.
             La tassa decorre dal primo giorno  del  bimestre  solare
          successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
             La  cessazione,  nel corso dell'anno, dall'occupazione o
          conduzione dei  locali  ed  aree  sopra  indicati,  purche'
          debitamente  accertata  a  seguito di regolare denuncia, ha
          diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo  giorno  del
          bimestre  solare  successivo  a  quello  in cui la denuncia
          stessa viene presentata.
             Art. 270 (Tariffa).  -  La  tassa  e'  commisurata  alla
          superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i
          medesimi vengono destinati.
             Nella  determinazione  della superficie tassabile non si
          tiene conto di quella parte di  essa  ove,  per  specifiche
          caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano,
          di   regola,  rifiuti  speciali,  tossici  o  nocivi,  allo
          smaltimento dei quali sono tenuti a  provvedere  a  proprie
          spese  i  produttori  dei  rifiuti  stessi  ai  sensi delle
          disposizioni vigenti in materia.
             Per l'applicazione della tassa i comuni sono  tenuti  ad
          adottare   appositi   regolamenti   nei  quali  oltre  alla
          esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate
          le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari
          condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del
          tutto eccezionale.
             I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino  ad  un
          massimo  del  50%  per  le aree ed i locali, non adibiti ad
          abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla
          licenza o autorizzazione rilasciata dai  competenti  organi
          per l'esercizio dell'attivita' svolta.
             "Per  l'abitazione  colonica  la  tassa  e' dovuta anche
          quando nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti
          e' situata  soltanto  la  strada  d'accesso  all'abitazione
          stessa.  La tassa e' comunque dovuta; nel limite del 30 per
          cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse
          situate fuori dell'area di raccolta".
             I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale
          di controllo, devono essere trasmessi  al  Ministero  delle
          finanze  che  provvede  alla  loro omologazione, sentito il
          Ministero dell'interno.
             Le tariffe, stabilite in  applicazione  dei  regolamenti
          debitamente  omologati, devono essere approvate dall'organo
          regionale di controllo ad essere  comunicate  al  Ministero
          delle finanze ai sensi dell'art.  273.
             Art.   271  (Accertamento,  riscossione,  contenzioso  e
          sanzioni). - La riscossione della tassa e'  fatta  mediante
          ruoli nominativi.
             Per   l'applicazione   della   tassa   si  osservano  le
          disposizioni di cui al successivo capo XIX, con  esclusione
          di  quelle  concernenti  il  contenzioso  per  le  quali si
          applicano  l'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288".