Art. 80. Abrogazioni 1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.
Note all'art. 80: - Gli articoli 268, 269, 270 e 271 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'art. 8 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono di seguito riportati: Sezione II TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI "Art. 268 (Tassa). - Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle vari fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza gicenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi". Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia. Art. 269. (Contribuenti). - La tassa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto nonche' a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, ha diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata. Art. 270 (Tariffa). - La tassa e' commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali oltre alla esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale. I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta. "Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche quando nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa e' comunque dovuta; nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta". I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ad essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273. Art. 271 (Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni). - La riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per le quali si applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288".