Art. 6. (Obblighi in materia di recupero e smaltimento) 1. E vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2. 2. E istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 8, lettera e), del presente articolo. 3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso. 4. E fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca diversa. 5. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse. 6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono prevedere obbligatoriamente: a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati; b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di cui alla lettera a); c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8; d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato; e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento; f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. 7. Qualora, anche per limitate aree del territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive sono gestiti dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 7. Il Consorzio puo' essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le categorie di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente. 8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione: a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive; b) delle modalita' per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati; c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonche' della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonche' sulla base del tessuto socio- economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione; d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalita' del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo; e) dell'entita' e delle modalita' di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti o suscettibili di contenere le sostanze lesive, da versare al momento dell'acquisto; f) delle modalita' di controllo sull'applicazione del deposito cauzionale e della modulistica per l'applicazione delle relative disposizioni; g) delle modalita' per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri di raccolta autorizzati; h) delle modalita' di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programmma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore del Consorzio di cui all'articolo 7; i) delle norme tecniche e delle modalita' per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive.
Nota all'art. 6: - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.