Art. 7. (Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera) 1. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 6, comma 7, e' istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera, al quale e' conferita per personalita' giuridica. Il Consorzio puo' essere articolato a livello regionale e infraregionale. 2. Al Consorzio di cui al comma 1 partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti: a) le imprese che producono le sostanze lesive; b) le imprese che utilizzano le sostanze lesive per la produzione di beni; c) le imprese che immettono le sostanze lesive al consumo anche in qualita' di importatori; d) le imprese che recuperano le sostanze lesive 3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite: nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive prodotte; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive lavorate; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive immesse al consumo; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera d), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive recuperate. Nel caso di imprese che svolgono attivita' inerenti a piu' categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attivita' prevalente. 4. Il Consorzio non ha fini di lucro. 5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione alle finalita' della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti. 6. Il Consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, in proporzione ai quantitativi di sostanze lesive trattati o immessi al consumo. 7. Le imprese partecipanti al Consorzio sono tenute a versare al Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalita' ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 8. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo prevedendo la possibilita' di riconoscere le funzioni di Consorzio obbligatorio a Consorzi gia' costituiti ed operanti. 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno immesso al consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal 1 gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' nominato un comitato di sorveglianza sul Consorzio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni. 11. Il Ministro dell'ambiente indirizza l'attivita' del Consorzio curando che esso provveda all'attivita' di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del know- how necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate. 12. All'attivita' del Consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto l990, n. 241. 13. Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attivita' del Consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento.
Nota all'art. 7: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".