Art. 11 (a).
                 Versamento contributi assistenziali
  1.  I  datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   a   versare
all'I.N.P.S.  i  contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, provvedono, alle scadenze gia' previste, al versamento con
separata  documentazione  degli  stessi  distintamente  dagli   altri
contributi  ed  al  netto  dei  soli  importi  spettanti  a titolo di
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
(( 2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del     ))
(( 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a        ))
(( versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario  ))
(( nazionale con le modalita' vigenti alla data di entrata in      ))
(( vigore del presente decreto.                                    ))
  3. I datori di lavoro agricoli  versano  allo  SCAU,  con  separata
documentazione,   i   contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario  nazionale,  distintamente  dagli  altri  contributi   alle
scadenze  previste  dalla  normativa  vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i  predetti
contributi  entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori
marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (b), i rispettivi
datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle  scadenze
previste  per  i  soggetti  di  cui  al  comma 1, i contributi per le
prestazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  distintamente  dagli
altri  contributi,  alle  Casse marittime che provvedono a riversarli
all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
(( 4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,   ))
(( provvedono a versare i contributi per le prestazioni del        ))
(( Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a     ))
(( quello della loro riscossione.                                  ))
  5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati  con  le
modalita'  previste  dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c).
  6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
sui redditi  da  pensione  e  da  rendita  vitalizia  corrisposti  da
amministrazioni,   enti,   istituti,   casse,  gestioni  o  fondi  di
previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto  o  accordo
collettivo  di  lavoro,  sono  versati, a cura dei predetti soggetti,
entro la fine del bimestre successivo a quello  di  erogazione  delle
rate di pensione.
(( 7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi   ))
(( di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad  ))
(( indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale     ))
(( posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun   ))
(( anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e ))
(( l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le    ))
(( predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993     ))
(( possono essere fornite con la documentazione relativa al        ))
(( versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993.   ))
  8.  Per  il  1993  i  soggetti  di  cui  al comma 6 provvedono agli
adempimenti di cui al precedente comma con riferimento  al  luogo  di
pagamento della pensione.
  9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
e  le  altre  somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in
relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno
dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.
(( 10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,  ))
(( e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi ))
(( per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi ))
(( conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello    ))
(( Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5   ))
(( sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai  ))
(( commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti.   ))
(( In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento  ))
(( dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle   ))
(( regioni e' effettuato con riferimento agli interi primi cinque  ))
(( mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2,      ))
(( l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione ))
(( fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi    ))
(( del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le quote del   ))
(( Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro  ))
(( sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di ))
(( cui al presente comma.                                          ))
(( 11. I soggetti di cui al precedente comma inviano               ))
(( trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei      ))
(( contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di  ))
(( tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione  ))
(( e' inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993;  ))
(( entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri       ))
(( bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali      ))
(( dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al  ))
(( Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al        ))
(( precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale     ))
(( delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle ))
(( informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate   ))
(( basi imponibili contributive.                                   ))
  12. Al fine del versamento dei contributi per  le  prestazioni  del
Servizio   sanitario   nazionale   non   si   applicano  il  comma  2
dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  (d)
l'articolo  17  del  regio  decreto 24 settembre 1940, n. 1949, (e) e
l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954. (f).
  13. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1993.
  14.  Per  l'anno  1993  il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato a
provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle  somme
iscritte  sul  capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e
sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per importi pari ai contributi  accreditati  alle  regioni
dai soggetti di cui al precedente comma 9.
(( 15. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita', sentita la  ))
(( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e ))
(( le province autonome delibera annualmente l'assegnazione in     ))
(( favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del      ))
(( Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto       ))
(( dell'importo complessivo presunto dei                           ))
(( contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale  ))
(( attribuiti a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le predette    ))
(( modalita' provvede entro il mese di febbraio dell'anno          ))
(( successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni  ))
(( delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad   ))
(( esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro e'        ))
(( autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere  ))
(( sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente,      ))
(( erogata per il medesimo anno.                                   ))
(( 16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del   ))
(( decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con          ))
(( modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (g), le         ))
(( anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle       ))
(( unita' sanitarie locali per i primi sette mesi dell'anno 1993   ))
(( sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo       ))
(( trimestre dell'anno 1992.                                       ))
(( 17. A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro e'       ))
(( autorizzato a concedere alle regioni anticipazioni mensili da   ))
(( accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari   ))
(( in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei limiti  ))
(( di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei          ))
(( contributi sanitari alle stesse attribuiti nonche' delle quote  ))
(( del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal  ))
(( CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle  ))
(( more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni     ))
(( mensili sono commisurate al 90 per cento dell'importo           ))
(( complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del  ))
(( Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.         ))
(( 18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25         ))
(( novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 25 gennaio 1990, n. 8 (g).                               ))
(( 19. Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il ))
(( complesso dei contributi sanitari previsto in sede di riparto   ))
(( del Fondo sanitario nazionale ed i contributi effettivamente    ))
(( riscossi dalle regioni si provvede mediante specifica           ))
(( integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla   ))
(( legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),   ))
(( della legge 5 agosto 1978, n. 468    (h) .                      ))
(( 20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini        ))
(( italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e   ))
(( sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali      ))
(( stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi ))
(( sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennita'        ))
(( percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni     ))
(( diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di       ))
(( organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, e'        ))
(( regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanita',   ))
(( il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette ))
(( missioni, sedi o rappresentanze e Stati.                        ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 13 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b) Il D. L. n. 663/1979  reca:  "Provvedimenti  per  il
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  per la
          previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e  per
          la   proroga   dei   contratti  stipulati  dalle  pubbliche
          amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977,  n.  285,
          sull'occupazione   giovanile".   Si   trascrive   il  testo
          dell'ultimo comma del relativo art. 1: "Fino alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  legge  di  riordinamento  della
          materia   concernente   le   prestazioni   economiche    di
          maternita',  malattia  ed  infortunio  di  cui all'art. 74,
          ultimo  comma,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          l'accertamento,  la  riscossione  dei contributi sociali di
          malattia  -  stabiliti  per  i  marittimi  in  misura  pari
          all'aliquota   vigente   nell'anno   1979  per  gli  operai
          dell'industria  -  e   il   pagamento   delle   prestazioni
          economiche  di  malattia e maternita' per gli iscritti alle
          casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          restano  affidati,  con  l'osservanza  delle  norme gia' in
          vigore, alle  gestioni  previdenziali  delle  casse  stesse
          mediante   convenzione   con   l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri  relativi  al
          servizio prestato per suo conto".
             (c)  Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n. 413/1991
          (Disposizioni  per  ampliare  le   basi   imponibili,   per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica   per  la  concessione  di  amnistia  per  reati
          tributari; istituzioni di assistenza fiscale  e  del  conto
          fiscale) e' il seguente:
             "Art.  14. - 1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di  cui
          all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986,
          n.  41,  e  successive  modificazioni, e' dovuto sulla base
          degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al
          medesimo anno.
             2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della
          riscossione  del  predetto  contributo  e  delle   relative
          sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di
          imposte sui redditi.
             3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le
          prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992
          in  applicazione  delle  disposizioni  vigenti alla data di
          entrata in vigore della presente  legge  sono  computati  a
          titolo  di  acconto delle somme dovute per lo stesso titolo
          sulla base degli imponibili dichiarati nella  dichiarazione
          dei redditi da presentare per il medesimo anno.
             4.  Con  decreti del Ministro delle finanze, di concerto
          con i Ministri del tesoro, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e  della  sanita',  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale entro il 30 giugno  1992,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
          stabiliti  criteri  e  modalita'  per  l'attuazione   delle
          disposizioni recate dai commi precedenti".
             (d)  Il  R.D.  n.  2440/1923  reca:  "Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato".  Si trascrive il testo del secondo
          comma del relativo art.  63:  "Le  ritenute,  di  cui  alla
          lettera  e), dovute allo Stato, possono essere regolate con
          procedimenti semplificati, da stabilirsi  con  decreti  del
          Ministro   delle  finanze,  in  base  a  valutazioni  medie
          sull'intero stanziamento di ciascun capitolo".
             (e)  Il  R.D.   n.   1949/1940   reca:   "Modalita'   di
          accertamento  dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai
          lavoratori    dell'agricoltura    per    le    associazioni
          professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita'
          e  vecchiaia,  per  la  tubercolosi,  per  la  nuzialita' e
          natalita',  per  l'assicurazione   obbligatoria   per   gli
          infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione
          degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei
          lavoratori  dell'agricoltura".  Si  trascrive  il testo del
          relativo art. 17:
             "Art. 17 (Riparto e  pagamento  dei  contributi).  -  Il
          Ministero  delle  corporazioni,  sentite  le confederazioni
          degli  agricoltori  e  dei   lavoratori   dell'agricoltura,
          dispone   il   pagamento   dei   contributi  riscossi  alle
          associazioni ed enti interessati.
             Dei contributi  per  le  associazioni  professionali  lo
          stesso   ministero,   sentite   le   dette  confederazioni,
          stabilisce,  prelevando  le  quote  dovute  per  legge,  il
          riparto   tra   le   associazioni  stesse  e  ne  ordina  i
          pagamenti".
             (f)  Il  testo  dell'art.  2  del  R.D.   n.   1954/1940
          (Modalita'   per   la   riscossione  e  il  versamento  dei
          contributi  dovuti  dagli  agricoltori  e  dai   lavoratori
          dell'agricoltura  per  le  associazioni  professionali, per
          l'assistenza malattia, per l'invalidita'  e  la  vecchiaia,
          per  la  tubercolosi,  per  la  nuzialita' e natalita', per
          l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni  sul  lavoro
          in  agricoltura  e  per  la  corresponsione  degli  assegni
          familiari) e' il seguente:
             "Art. 2 (Asseganzione dei  contributi).  -  Sulle  somme
          versate   sui   conti  designati  a  norma  del  precedente
          articolo, spetta al Ministro per le corporazioni,  sentite,
          se  del caso, le due confederazioni degli agricoltori e dei
          lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti
          interessati".
             (g)  Il  comma  3  dell'art.  5  del  D.L.  n.  382/1989
          (Disposizioni   urgenti  sulla  partecipazione  alla  spesa
          sanitaria  e  sul  ripiano  dei  disavanzi   delle   unita'
          sanitarie  locali),  abrogato  dal  decreto qui pubblicato,
          cosi' recitava: "Nelle more degli accreditamenti di cui  al
          sesto comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
          su  richiesta  delle  unita' sanitarie locali, la Direzione
          generale  del  tesoro  autorizza  le  sezioni  di tesoreria
          provinciale  dello  Stato  a  corrispondere   anticipazioni
          mensili,  ciascuna per un importo non superiore ad un terzo
          della quota del trimestre precedente.  Detti  importi,  che
          saranno   indicati  dalle  unita'  sanitarie  locali  nella
          richiesta  alla  Direzione  generale  del  tesoro,  vengono
          versati  dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
          nelle  contabilita'  speciali  infruttifere  e  scritturati
          dalle  medesime  in conto sospeso.  Le sezioni di tesoreria
          provinciale dello Stato, all'atto dell'accreditamento nelle
          contabiltia' infruttifere  delle  unita'  sanitarie  locali
          delle  quote  indicate  nei  piani  di  riparto  regionale,
          provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra,  defalcando
          gli importi anticipati dalle quote relative al riparto".
             (h)  Si  riporta  l'art.  11,  comma 3, lettera d) della
          legge n.  468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
             "3. La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a)-b)-c) (omissis);
              d)  la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria".