Art. 11 (a). Versamento contributi assistenziali 1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze gia' previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni. (( 2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del )) (( 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a )) (( versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario )) (( nazionale con le modalita' vigenti alla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto. )) 3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (b), i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione. (( 4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, )) (( provvedono a versare i contributi per le prestazioni del )) (( Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a )) (( quello della loro riscossione. )) 5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalita' previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c). 6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione. (( 7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi )) (( di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad )) (( indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale )) (( posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun )) (( anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e )) (( l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le )) (( predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 )) (( possono essere fornite con la documentazione relativa al )) (( versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993. )) 8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione. 9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale. (( 10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, )) (( e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi )) (( per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi )) (( conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello )) (( Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 )) (( sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai )) (( commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. )) (( In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento )) (( dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle )) (( regioni e' effettuato con riferimento agli interi primi cinque )) (( mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, )) (( l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione )) (( fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi )) (( del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le quote del )) (( Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro )) (( sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di )) (( cui al presente comma. )) (( 11. I soggetti di cui al precedente comma inviano )) (( trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei )) (( contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di )) (( tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione )) (( e' inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; )) (( entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri )) (( bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali )) (( dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al )) (( Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al )) (( precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale )) (( delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle )) (( informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate )) (( basi imponibili contributive. )) 12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, (d) l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, (e) e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954. (f). 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993. 14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9. (( 15. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita', sentita la )) (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e )) (( le province autonome delibera annualmente l'assegnazione in )) (( favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del )) (( Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto )) (( dell'importo complessivo presunto dei )) (( contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale )) (( attribuiti a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le predette )) (( modalita' provvede entro il mese di febbraio dell'anno )) (( successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni )) (( delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad )) (( esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro e' )) (( autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere )) (( sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, )) (( erogata per il medesimo anno. )) (( 16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del )) (( decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con )) (( modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (g), le )) (( anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle )) (( unita' sanitarie locali per i primi sette mesi dell'anno 1993 )) (( sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo )) (( trimestre dell'anno 1992. )) (( 17. A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro e' )) (( autorizzato a concedere alle regioni anticipazioni mensili da )) (( accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari )) (( in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei limiti )) (( di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei )) (( contributi sanitari alle stesse attribuiti nonche' delle quote )) (( del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal )) (( CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle )) (( more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni )) (( mensili sono commisurate al 90 per cento dell'importo )) (( complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del )) (( Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente. )) (( 18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 )) (( novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 25 gennaio 1990, n. 8 (g). )) (( 19. Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il )) (( complesso dei contributi sanitari previsto in sede di riparto )) (( del Fondo sanitario nazionale ed i contributi effettivamente )) (( riscossi dalle regioni si provvede mediante specifica )) (( integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla )) (( legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), )) (( della legge 5 agosto 1978, n. 468 (h) . )) (( 20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini )) (( italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e )) (( sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali )) (( stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi )) (( sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennita' )) (( percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni )) (( diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di )) (( organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, e' )) (( regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanita', )) (( il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette )) (( missioni, sedi o rappresentanze e Stati. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 517/1993. (b) Il D. L. n. 663/1979 reca: "Provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile". Si trascrive il testo dell'ultimo comma del relativo art. 1: "Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche di maternita', malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti per i marittimi in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto". (c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni di assistenza fiscale e del conto fiscale) e' il seguente: "Art. 14. - 1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno. 2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. 3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno. 4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti". (d) Il R.D. n. 2440/1923 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". Si trascrive il testo del secondo comma del relativo art. 63: "Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo". (e) Il R.D. n. 1949/1940 reca: "Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura". Si trascrive il testo del relativo art. 17: "Art. 17 (Riparto e pagamento dei contributi). - Il Ministero delle corporazioni, sentite le confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, dispone il pagamento dei contributi riscossi alle associazioni ed enti interessati. Dei contributi per le associazioni professionali lo stesso ministero, sentite le dette confederazioni, stabilisce, prelevando le quote dovute per legge, il riparto tra le associazioni stesse e ne ordina i pagamenti". (f) Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 1954/1940 (Modalita' per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari) e' il seguente: "Art. 2 (Asseganzione dei contributi). - Sulle somme versate sui conti designati a norma del precedente articolo, spetta al Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le due confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti interessati". (g) Il comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), abrogato dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, su richiesta delle unita' sanitarie locali, la Direzione generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a corrispondere anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente. Detti importi, che saranno indicati dalle unita' sanitarie locali nella richiesta alla Direzione generale del tesoro, vengono versati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nelle contabilita' speciali infruttifere e scritturati dalle medesime in conto sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'atto dell'accreditamento nelle contabiltia' infruttifere delle unita' sanitarie locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra, defalcando gli importi anticipati dalle quote relative al riparto". (h) Si riporta l'art. 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a)-b)-c) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".