Art. 13.
                     Autofinanziamento regionale
  1.  Le  regioni  fanno  fronte  con  risorse  proprie  agli effetti
finanziari  conseguenti  all'erogazione  di  livelli  di   assistenza
sanitaria   superiori  a  quelli  uniformi  di  cui  all'articolo  1,
all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti  come
base  per  la determinazione del parametro capitario di finanziamento
di cui al medesimo articolo 1, nonche' agli  eventuali  disavanzi  di
gestione  delle  unita'  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
con conseguente esonero  di  interventi  finanziari  da  parte  dello
Stato.
  2.  Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni
hanno  facolta',  ad  integrazione   delle   misure   gia'   previste
dall'articolo  29  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41  (a), di
prevedere la riduzione dei limiti massimi di  spesa  per  gli  esenti
previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle
singole   prescrizioni  farmaceutiche  e  sulle  ricette  relative  a
prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero  totale  per  i  farmaci
salva-vita,  nonche'  variazioni  in  aumento  dei  contributi  e dei
tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (b).
  3. Le regioni, nell'ambito della propria  disciplina  organizzativa
dei  servizi  e  della  valutazione parametrica dell'evoluzione della
domanda delle specifiche  prestazioni,  possono  prevedere  forme  di
partecipazione  alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a
carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi  titolo
esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
 
             (a)  Il testo dell'art. 29 della legge n. 41/1986 (Legge
          finanziaria 1986) e' il seguente:
             "Art. 29. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione
          agli obiettivi definiti con la programmazione  regionale  e
          locale,  nonche', se necessario, allo scopo di garantire il
          pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono
          prevedere:
               a) l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2
          e  3  del  precedente  art.  28  in  forma  indiretta   con
          partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;
               b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione
          dei  cittadini  al  costo delle prestazioni, ferma restando
          l'esenzione dei  soggetti  esonerati  dalla  partecipazione
          stessa in base a leggi nazionali;
               c)   la   temporanea  eliminazione  dalle  prestazioni
          erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
          dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1985,  n.  595,  recante
          norme  per  la  programmazione  sanitaria  e  per  il piano
          sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti
          prestazioni: prestazioni specialistiche  e  di  diagnostica
          strumentale  a  domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre
          due cicli  nell'anno,  salvo  documentate  forme  croniche;
          prestazioni  di  assistenza  infermieristica  e ostetrica a
          domicilio;   prestazioni   di   ricovero   ospedaliero   in
          assistenza  indiretta,  salvo  quanto  previsto dal comma 5
          dell'art. 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n.  595.  Le
          prestazioni  di  cui  sopra possono tuttavia essere erogate
          quali  prestazioni  facoltative  nel  rispetto  di   quanto
          disposto dal comma 7 dell'art. 3 della stessa legge.
             2.  Tale  previsione va formulata, di regola, al momento
          della  ripartizione  del  fondo  sanitario  regionale  alle
          unita' sanitarie locali.
             3.  Restano  ferme le disposizioni di cui al comma 4 del
          precedente art. 28".
             (b) La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 1, comma 1, lettera i):
             "1. Ai fini della  ottimale  e  razionale  utilizzazione
          delle  risorse  destinate  al Servizio sanitario nazionale,
          del perseguimento della migliore efficienza del medesimo  a
          garanzia  del  cittadino,  di  equita'  distributiva  e del
          contenimento  della  spesa   sanitaria,   con   riferimento
          all'art.  32  della  Costituzione,  assicurando  a  tutti i
          cittadini il libero accesso alle cure e  la  gratuita'  del
          servizio  nei  limiti  e  secondo  i criteri previsti dalla
          normativa vigente in materia, il Governo della  Repubblica,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti  principi
          e criteri direttivi:
              a)-h) (omissis);
               i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio
          1993,  alle regioni e alle province autonome dei contributi
          per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario   nazionale
          localmente  riscossi  con  riferimento al domicilio fiscale
          del contribuente  e  la  contestuale  riduzione  del  Fondo
          sanitario  nazionale  di  parte corrente di cui all'art. 51
          della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e   successive
          modificazioni;   imputare  alle  regioni  e  alle  province
          autonome gli effetti finanziari per gli  eventuali  livelli
          di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni  di  presi'di  e  di  posti-letto  eccedenti  gli
          standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
          da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
          regioni e le  province  autonome  potranno  far  fronte  ai
          predetti   effetti  finanziari  con  il  proprio  bilancio,
          graduando l'esonero dai ticket,  salvo  restando  l'esonero
          totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
          limite  del  6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
          delle quote di contributo fiscalizzate per  le  prestazioni
          del  Servizio  sanitario nazionale, oppure, in sostituzione
          anche parziale, variando in aumento entro il limite del  75
          per   cento   l'aliquota  dei  tributi  regionali  vigenti;
          stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione  dei
          prelievi contributivi".