Art. 13. Autofinanziamento regionale 1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonche' agli eventuali disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato. 2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facolta', ad integrazione delle misure gia' previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (a), di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonche' variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (b). 3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
(a) Il testo dell'art. 29 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "Art. 29. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono prevedere: a) l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito; b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali; c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 3 della stessa legge. 2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 28". (b) La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettera i): "1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a)-h) (omissis); i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presi'di e di posti-letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi".