Art. 11. 
                       Funzioni del consiglio 
  1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di  competenza  previste
dalla legge e  dallo  statuto,  svolge  in  particolare  le  seguenti
funzioni: 
    a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; 
    b) elegge tra i  suoi  componenti,  con  distinte  votazioni,  il
presidente e la giunta e nomina i membri del  collegio  dei  revisori
dei conti; 
    c) determina  gli  indirizzi  generali  e  approva  il  programma
pluriennale di attivita' della camera di commercio; 
    d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il  conto
consuntivo; 
    e) delibera gli emolumenti per i componenti  degli  organi  della
camera di commercio, in conformita' ai criteri stabiliti con  decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,
sentito  il  Ministro  del  tesoro  e  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340. 
 
          Nota all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 340/1988
          (Somme da corrispondere alle regioni e  ad  altri  enti  in
          dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione
          allo  Stato del gettito Ilor.  Contributi straordinari alle
          camere di commercio) e' il seguente:
             "Art. 3.
             (Omissis).
             6. Ai presidenti delle camere di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura compete una indennita' di carica
          pari a lire 20 milioni, 30 milioni o  40  milioni  annui  a
          seconda  che  il  numero  delle  ditte  iscritte e annotate
          nell'apposito registro delle ditte delle rispettive  camere
          sia  inferiore  a 20 mila unita', compreso tra 20 mila e 50
          mila  unita'  oppure  superiore  a  50  mila  unita'.  Tale
          indennita'   non   comprende   il   rimborso   delle  spese
          documentate  sostenute  per   l'esercizio   delle   proprie
          funzioni.  Le  indennita' di carica saranno aggiornate ogni
          tre anni  con  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  emanati di concerto con il
          Ministro del tesoro".