Art. 12. 
                     Costituzione del consiglio 
  1. I componenti del consiglio sono designati  dalle  organizzazioni
rappresentative  delle  imprese  appartenenti  ai  settori   di   cui
all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori  e  dalle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. 
  2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma  1
del presente articolo, per ciascuno dei settori di  cui  all'articolo
10,  comma  2,  avvengono  in  rapporto   proporzionale   alla   loro
rappresentativita' in ambito provinciale. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge  il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  del
presente  articolo  nonche'  al  comma  1   dell'articolo   14,   con
particolare  riferimento  ai  tempi,  ai  criteri  e  alle  modalita'
relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e
alle modalita' per esperire  i  ricorsi  relativi  all'individuazione
della rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma  1  del
presente articolo nonche' all'elezione dei membri della giunta. 
 4. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 
  5. I consigli nominati  ai  sensi  del  presente  articolo  possono
prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli
stessi mediante elezione diretta  dei  componenti  in  rappresentanza
delle categorie di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  da  parte  dei
titolari o dei  rappresentanti  legali  delle  imprese  iscritte  nel
registro di cui all'articolo 8. 
  6. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con
proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 5,  prev-
edendo in particolare: 
    a) l'espressione del voto anche per corrispondenza  o  attraverso
il ricorso a supporti telematici che  consentano  il  rispetto  della
segretezza del voto medesimo; 
    b) l'attribuzione del voto plurimo in  relazione  al  numero  dei
dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
    c) la ripartizione proporzionale per liste e  per  settori  delle
rappresentanze provinciali. 
 
          Nota all'art. 12:
             - Per il  testo  dell'art.  17  della  citata  legge  n.
          400/1988 si veda nelle note all'art. 8.