Art. 17. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio  ed
e' composto da tre membri effettivi designati,  rispettivamente,  dal
presidente della giunta regionale, dal Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e dal Ministro  del  tesoro,  e  da  due
membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere
iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del
registro dei revisori contabili di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo
sono  nominati  fra  coloro  che  sono  in  possesso  dei   requisiti
prescritti   per   l'iscrizione   nel   suddetto   registro,   dietro
presentazione di una  dichiarazione  documentabile  e  asseverata  da
parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al  proprio  interno
il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove
ha sede la camera di commercio. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. 
  3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso  agli  atti  e  ai
documenti della camera di commercio. 
  4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto,
alle disposizioni della presente  legge  e  alle  relative  norme  di
attuazione,  collabora  con  il  consiglio  nella  sua  funzione   di
controllo e di indirizzo, esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'
contabile e finanziaria della gestione della camera  di  commercio  e
attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze  della
gestione, redigendo una relazione da allegare al  progetto  di  conto
consuntivo predisposto dalla giunta. Il  collegio  dei  revisori  dei
conti redige altresi' una relazione sul bilancio preventivo  e  sulle
relative variazioni. 
  5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori  dei
conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire  una  migliore
efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 
  6. I revisori dei conti rispondono  della  veridicita'  delle  loro
attestazioni  e  adempiono  ai  loro  doveri  con  la  diligenza  del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita'  nella  gestione,  ne
riferiscono immediatamente al consiglio. 
  7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le  disposizioni
del codice civile relative ai sindaci delle societa' per  azioni,  in
quanto compatibili. 
 
          Nota all'art. 17:
             - Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          n.    84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione delle persone
          incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".